Invariate le fasce
orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 compresi giorni non
lavorativi e festivi.
15/01/2018
Il cosiddetto decreto Madia prevede l’emanazione di un
apposito decreto ministeriale finalizzato:
o
ad armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in
materia di fasce orarie di reperibilità,
o
a definire le modalità per lo svolgimento delle
visite mediche di controllo (VMC) e per l'accertamento, anche con cadenza
sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
(art. 22 del Decreto Legislativo 75/2017,
che introduce una nuova versione del comma 5-bis dell’art. 55 septies del Testo
Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, D.Lgs.165/2001)
Il regolamento in questione, decreto 206 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed è
entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
Richiesta della visita di controllo
La richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle Pubbliche
Amministrazioni tramite lo specifico Portale telematico messo a
disposizione dall'INPS.
Successivamente l'INPS procederà all'assegnazione tempestiva della visita
ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche
su iniziativa dell'INPS. Ricordiamo a tal proposito che dal 1°
settembre 2017 attraverso un apposito “data mining” l’INPS
elaborerà la serie storica degli eventi di malattia e sulla base di criteri
statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di riduzione
della prognosi. Su tali dati l’INPS disporrà un numero prestabilito di
visite d’ufficio.
Svolgimento delle visite fiscali
Il controllo:
·
può essere effettuato con cadenza sistematica e ripetitiva
·
può essere effettuato in prossimità delle giornate festive e di
riposo settimanale
·
deve essere effettuato valutando la condotta complessiva del
dipendente e tenendo conto dell'esigenza di contrastare e
prevenire l'assenteismo
·
deve essere effettuato tenendo conto degli oneri connessi all'effettuazione
della visita
·
deve in ogni caso essere richiesto sin dal primo giorno quando
l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative.
Fasce orarie di reperibilità
Nulla cambia rispetto alle fasce di reperibilità che rimangono fissate
secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche dei
giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
L’obbligo di reperibilità è escluso i dipendenti per i quali l'assenza è
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie
gravi che
richiedono terapie salvavita
- causa
di servizio riconosciuta
che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima
alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie
rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stati
patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o
superiore al 67%.
Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni
più restrittive. Infatti:
·
riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare
riferimento a specifiche menomazione o patologie
·
riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è
necessario tale invalidità sia pari o superiore al 67%.
È stato cassato il caso di malattie riconducibili a infortuni sul
lavoro che rientrano nella competenza dell’INAIL.
Variazione dell’indirizzo di reperibilità
La procedura per l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il
periodo di prognosi, è la seguente:
·
comunicazione preventiva da parte del
dipendente all’amministrazione cui presta servizio
·
successiva tempestiva comunicazione dell’amministrazione
all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto.
Mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore
Nel caso di assenza del dipendente all’indirizzo di
reperibilità fornito che comporti la mancata effettuazione della visita
fiscale:
·
il l’INPS dà immediata e motivata comunicazione al
datore di lavoro che l'ha richiesta
·
medico fiscale rilascia apposito invito a visita
ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale
dell'INPS competente per territorio. L’invito viene consegnato con modalità che
consentano di garantire, da un lato, la conoscibilità da parte dell’interessato
e, dall’altro, la necessaria riservatezza così come previsto dal D. Lgs.
196/03.
Verbale di visita fiscale
Il medico è tenuto a redigere in modalità telematica il verbale di visita
fiscale.
Il verbale:
·
deve contenere la valutazione medico legale relativa alla
capacità o incapacità al lavoro del dipendente assente per malattia
·
è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di
competenza
·
viene messo a disposizione del dipendente mediante
apposito servizio telematico predisposto dall'INPS
L’esito del verbale è reso immediatamente disponibile,
attraverso lo specifico Portale dell’INPS, al datore di lavoro pubblico.
Mancata accettazione dell'esito della visita
La mancata accettazione dell’esito della visita deve essere espressa seduta
stante dal dipendente. A tal fine il medico è tenuto a
informare il lavoratore di tale diritto.
Il dissenso deve essere annotato dal medico sul verbale.
Contestualmente il medico invita il dipendente a visita
fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS
competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di firmare il verbale,
il medico fiscale:
·
informa tempestivamente l'INPS
·
predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro
Ai fini del rientro al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo
di prognosi inizialmente previsto indicato nel certificato di
malattia, il lavoratore è tenuto a richiedere un nuovo certificato,
sostitutivo del precedente.
Il certificato sostitutivo deve essere rilasciato dal medico che ha
redatto il certificato originario. È possibile rivolgersi ad altro medico
solo in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Rispetto della riservatezza
Le attività relative:
·
alla redazione e trasmissione del verbale di visita fiscale
·
alle comunicazioni in caso di assenza alla visita di controllo
·
agli inviti per visite ambulatoriali
sono effettuate nel rispetto della riservatezza ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogazione
È abrogato il del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
18 dicembre 2009, n. 206 ”Determinazione delle fasce orarie di reperibilità
per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.
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