Art. 28
Attività dei docenti
1.
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL
29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere
parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il
potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative
di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di
insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non
programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007,
qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il
recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle
attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa
delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3.Il
potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione,
orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio,
coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale
dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare
la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi
di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette
attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle
funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4.
Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del
d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge
n. 107 del 2015.
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Ccnl scuola 2007 art.
28
Attività
di insegnamento
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con
gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle
attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal
Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in
particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della
disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono
correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati
in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il
piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che
sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il
piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei
docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con
la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui
all’art. 7
5.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello
regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore
settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali
di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore
da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti
interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito
delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato
o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,
anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
27 supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque
giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario
di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle
finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo,
qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il
recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione
scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8.
Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle
circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle
ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è
assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al
completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti
ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di
norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la
vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a
tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
Articolo
25 del Dlgs 165/2001
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Comma
5
5.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai
servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
Legge n. 107 / 2015
83. Il dirigente scolastico può
individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico
dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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