Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2016
Il personale docente,
educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
01/03/2016
Entro il 15 marzo 2016 va presentata la domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate
al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo
ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma
non solo.
Il Ccnl firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e
44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso
in ruolo o il personale che instaura un rapporto
di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale.
La scadenza del 15 marzo, pertanto, non può riguardare i lavoratori che
instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che
determinato, per i quali è possibile l'attivazione del part-time anche
al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007
n. 247: il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto
da grave patologia oncologicacomportante ridotta capacità lavorativa, che per un
lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori
affetti sempre da patologie oncologiche.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che
si richiedono e cioè:
·
part-time orizzontale (con articolazione della prestazione
di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
·
part-time verticale (con articolazione della prestazione
su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno;
per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
·
part-time misto (con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che,
per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il
personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due
anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a
tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali
domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate
esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva
degli organici.
La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29
novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61
del 25 febbraio 2000.
Nel part-time misto e prevista la richiesta di sei mesi continuativi per gli ata?
RispondiEliminaNel part-time misto e prevista la richiesta di sei mesi continuativi per gli ata?
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