1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di
cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si
applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti
commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate,
le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire
delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta
per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo
mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione
del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico
annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di
cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente
per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata
con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo
determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi
permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite
di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non
retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.
15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a
tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del
personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale
personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo,
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al
precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato
ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di
15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9.
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