Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 03-11-2015 Messaggio n.
6704 |
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OGGETTO: |
Cumulabilità del congedo parentale
fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti. |
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Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015
con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al
congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del
T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo
parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.
maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di
conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in
modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda
assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di
quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni
di maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal
lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella
medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei
riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti
per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U.
fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di
cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U.,
previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo
parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per
bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo
parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni
normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di
cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti
in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1
ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3
della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3
e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità
sopra indicate.
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Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) |
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) |
non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio
(artt. 39 e 40 T.U.) |
non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al
prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42
T.U.) |
non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza
ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104) |
compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a
beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
compatibile |
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art.
32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano
applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da
parte della contrattazione collettiva, anche
di livello aziendale, delle modalità di fruizione del
congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva,
anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo
parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti
rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente
messaggio.
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Il Direttore
Generale |
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Cioffi |
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[1] L’art. 33 comma 2 T.U.
stabilisce che in alternativa al prolungamento del congedo parentale possono
essere fruiti i riposi di cui all’art. 42 comma 1 del T.U. L’art. 42 comma 1
dispone che in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale,
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in
situazione di gravità si applica l’art. 33, co. 2 della legge 104/92 relativo
alle due ore di riposo giornaliere retribuite.
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