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24 CFU concorso 2018: chiarimenti Miur
su costi e dottorato. No numero chiuso, quanto vale esame vecchio ordinamento.
La nota
di redazione
Il Miur, in
seguito all’incontro con i sindacati, ha emanato delle Linee Guida di
chiarimento sui 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche da conseguire per accedere al concorso 2018 per non abilitati nella
scuola secondaria.
Ad agosto il Miur
aveva pubblicato il DM 616/2017 e a settembre alcune Università hanno avviato
le procedure per attivare i percorsi formativi, compiendo a volte degli errori
subito balzati agli occhi dei sindacati. Di qui la necessità di ulteriori
chiarimenti, a tutela dei docenti interessati.
Costi
dei crediti e costi degli attestati
La singola Università potrà rilasciare
attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa
Tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU,
votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato.
S
ulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione
presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso
formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del
raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi
dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.
Per quanto riguarda i costi del
certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati
all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi
assolutamente insuperabili.
Per quanto attiene ai costi degli
eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.
Crediti
conseguiti in precedenza
Non
c’è automatismo (come già indicato dall’Università di Palermo).
Un esame semestrale sostenuto in un
corso di laurea vecchio ordinamento vale 6 CFU, un esame annuale 12.
L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui
l’esame è stato sostenuto.
Si ricorda comunque che devono essere in
ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati
dal D. Lgs. 59/2017.
1) pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell’inclusione;
2) psicologia:
3) antropologia;
4) metodologie e tecnologie didattiche
Laddove vengano riconosciuti come validi
più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario
conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter
ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.
Infine si segnala che, qualora
coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono
essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini
di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali
per l’insegnamento.
Il
Miur raccomanda alle Università di seguire le
indicazioni del CUN (vedi il documento)
Dottorato
Gli iscritti ad un Dottorato o ad una
Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso
formativo.
Semestre
aggiuntivo
Il semestre aggiuntivo è riconosciuto
agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che
facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU
come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso
di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.
No
numero chiuso
Il Miur
ritiene non si possano introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli
aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo
stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di
soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel
corso di uno stesso anno accademico.
Scarica la nota del 25 ottobre 2017
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