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Concorso DS: modifica titoli valutabili
Con un Errata Corrige pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 ottobre il Miur modifica la tabella di valutazione dei titoli relativa al Regolamento del prossimo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Tra i titoli culturali valutabili vengono eliminate le pubblicazioni (libri, articoli).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2017 è stato pubblicato un comunicato di Errata Corrige relativo al Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, di cui al Decreto Miur 3 agosto 2017, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2017.
La modifica si riferisce in particolare alla tabella A allegata al Regolamento, relativa ai titoli culturali, dalla quale vengono espunte le seguenti due voci:
- A.12) Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR (Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni): punti 0,20
- A.13) Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato (Sono valutati al massimo tre libri): punti 1,00
Pertanto, in virtù dell’Errata Corrige suddetto, le pubblicazioni dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, quali articoli (pubblicati su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR) e libri, non rientrano più fra i titoli culturali valutabili in occasione del prossimo concorso a dirigente scolastico.
------------------------------------------------------------------Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) (GU Serie Generale n.220 del 20-09-2017)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
DECRETO 3 agosto 2017, n. 138
Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(17G00150)
(GU
n.220 del 20-9-2017)
Vigente al: 21-9-2017
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi
alla potesta' regolamentare dello Stato;
Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si
dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di
formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite
le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e
le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;
Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in
particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni
scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica
dirigenziale;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e,
in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in
particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra
titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma
1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma
Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter
riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento
dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi
dirigenziali a soggetti in quiescenza;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da
87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli
dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995
concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i
tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati
i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento
dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle
commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del
2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso
nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una
quota dei posti ai soggetti «gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai
soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3
dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli
incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.»
Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del
2015 prevede che i soggetti gia' vincitori, ovvero utilmente collocati nelle
graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di
procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale,
relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -
4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonche' i soggetti che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non
abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna
sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione
della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano
destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta
all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli
dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n.
107 del 2015, si e' svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che
hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del
2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter,
qualificano il corso-concorso quale nazionale;
Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la
necessita' che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di
formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano
entrambe nazionali;
Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva
1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le
pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima
intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonche' della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma
dell'illegittimita' del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti
scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in
cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente
prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217,
sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra
richiamata, nonche' alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in
materia e che pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per
la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di
servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo,
ferma restando la conferma in ruolo;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra
quelle per le quali e' prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 233 del 1999;
Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del
supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella
seduta del 13 luglio 2016;
Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle
di seguito considerate;
Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento
della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione
rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto
dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito
dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerata altresi' non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento
della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla
base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza
finanziaria sui costi della procedura concorsuale;
Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3,
tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma
1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione
nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio
massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;
Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e
componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a),
l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la
disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla
Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior
peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in
considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla
valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale
scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali piu'
strettamente riconducibili alla funzione docente;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016)
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28
settembre 2016;
Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot.
422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016,
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota,
relative agli articoli 6, 17 e 18;
Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in
relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n.
3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella
valutazione dei titoli culturali nonche' di quelli di servizio e professionali,
non e' riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita', come si
evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione e'
stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da
profili di discrezionalita';
Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo
dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da
presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente
enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;
Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre
2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota
relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;
Ritenuto altresi' di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8,
specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva
avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo
13 l'ulteriore comma 4;
Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare
l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformita'
all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684
reso nell'adunanza del 22giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a
bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verra' garantita comunque
l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino
a che non sara' adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto
in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo
decreto-legge;
Ritenuto altresi' di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e
del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle
modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;
Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
nella seduta del 10 maggio 2017;
Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio
superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di
quelle di seguito indicate;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma
6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare
la contemporaneita' della prova in caso di un numero di candidati superiore
alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12,
comma 2, con riferimento alla possibilita' di assegnare un punteggio negativo
alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta
valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita
da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12,
comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di
colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della
conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e
coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;
Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con
l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17,
comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilita' che il tirocinio
possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico
tutor, in quanto l'attivita' di reggenza del Dirigente scolastico assicura il
necessario affiancamento e osservazione delle attivita' svolte dal
tirocinante;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17,
comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle
Universita', individuate per la realizzazione del corso di formazione, di
dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della
formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo cio' possibilmente lesivo
dell'autonomia didattico-organizzativa delle Universita' medesime, fermo
restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di
valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene
opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le
attivita' di ricerca svolte;
Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a
norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del
1° agosto 2017;
Adotta il seguente regolamento:
Parte
I
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento e' emanato in
attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e definisce le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei
dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione
dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso medesimo.
Art.
2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente
regolamento.
e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca;
h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come
definito dal Consiglio Europeo;
i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al
concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni
esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione
dirigenziale;
m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei
partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione
competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed
economica del personale scolastico;
o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane;
p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di
servizio, ferma restando la validita' a tutti gli effetti della quota di
servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.
Art. 3
Articolazione in fasi del corso-concorso
1. I corsi-concorso banditi ai sensi del
presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:
a) eventuale prova pre-selettiva;
b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
Art.
4
Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di
formazione
1. Il numero dei posti da mettere a
concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni
scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli
adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del
corso-concorso.
3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e
disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di
eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal
servizio per altri motivi.
4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli
occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente
banditi.
5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati
in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4
nella percentuale del venti per cento in piu'.
L'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' intera superiore.
Parte II
CONCORSO
DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Art.
5
Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale
1. Il Bando specifica:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di
formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;
b) i termini, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai
sensi dell'articolo 7;
c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione
dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonche' dei posti messi a
concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle
selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
e) le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del
tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;
f) le modalita' di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del
bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far
parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un
importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
g) le modalita' di informazione e di comunicazione ai candidati;
h) i documenti richiesti per l'assunzione.
Art. 6
Requisiti di ammissione
1. Al concorso per l'accesso al corso di
formazione dirigenziale puo' partecipare il personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di
secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto
con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso,
nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione,
un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se
maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si
intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta
giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
Art. 7
Istanza di partecipazione al concorso
1. I candidati presentano l'istanza di
partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese
disponibili nel sistema informativo del Ministero.
2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che
indica altresi' quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal
concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua
straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai
fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma
2.
Art. 8
Prova preselettiva
1. Qualora il numero dei candidati al
concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia
complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello
nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva
nazionale.
2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di
cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello
dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui
all'articolo 4, comma 5. Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano
conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato
collocato nell'ultima posizione utile.
3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel
giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta,
comporta l'esclusione dal concorso.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a
risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma
2.
5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in
piu' sessioni in relazione al numero dei candidati.
6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota
tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio
della prova.
7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante
l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e'
restituito al termine della stessa.
8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e'
attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per
ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo
0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non
concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del
concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato
sul sito internet del Ministero.
Art. 9
Prove di esame
1. Le prove di esame del concorso
pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si
articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi
informatici, e una prova orale.
Art. 10
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in cinque
quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma
3.
2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli
ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di
riforma in atto;
b) modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare
riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative
statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del
territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento
all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di
innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare
riferimento alla realta' del personale scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei
sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento
alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente
scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
h) contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e
relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.
3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande
a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua
prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti
quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono
formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine
della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta
il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.
Art. 11
Prova orale
1. La prova orale consiste in un
colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10che accerta la preparazione
professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
2. La prova orale verifica altresi' la conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni
scolastiche, nonche' la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra
francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la
lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione
nella lingua prescelta. 3. La prova orale e' superata dai candidati che
riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo
periodo.
Art. 12
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Per la valutazione della prova
scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del
concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100
e 30 punti.
2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua
straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite
massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione
attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna
risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla
somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che
ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la
prova scritta e sono ammessi a quella orale.
3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza
dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera
prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del
concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e
12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e
della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
4. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli
soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i
titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a
ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente regolamento.
5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella
graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione
dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3
e 4.
Art. 13
Predisposizione delle prove
1. Con decreto del Ministro e' istituito
un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:
a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
b) dei quesiti a risposta aperta e a
risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;
c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte
le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 17.
2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 e' nominato per ogni
tornata concorsuale ed e' composto da soggetti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati
di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti
amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato puo'
comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni
dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti
esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati
tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le
classi di concorso della relativa lingua.
3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1
e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresi' i
testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi,
indennita', emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
Art. 14
Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione
dirigenziale
1. All'esito del concorso di accesso al
corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria
generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo
12, comma 5. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n.487.
2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente
inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso
di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi
dell'articolo 4, comma 5.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di
ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del direttore
generale, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione
si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15
Commissione del concorso
1. La Commissione esaminatrice dei
candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e'
nominata con decreto del direttore generale.
2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo'
comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni,
dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e' integrata da un
componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati.
In sede di prova orale, alla commissione e' aggregato un ulteriore componente
esperto in informatica.
3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili,
avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove
possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico
di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di
universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di
personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da
dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione
scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita',
nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e
l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i
casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati
indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della
relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per
le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti
di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale
amministrativo della terza area.
8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore
alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e'
integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o
frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni
sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti
ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei
commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali
sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto
secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo. 10. La
composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i
generi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e
del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto
interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 16
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all'incarico
di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle
sottocommissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i
quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari
ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi
ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di
pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo
anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e
delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione
del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un
concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque
determinata.
Parte III
CORSO
DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO
Art.
17
Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e
tirocinio selettivo e' finalizzato all'arricchimento delle competenze
professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni
proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalita' di
direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai
processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione
e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il
territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale puo' essere organizzato a livello
regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di
tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
3. Il corso di formazione dirigenziale, che e' parte integrante della procedura
concorsuale ed e' svolto presso le Universita', si compone di quattro moduli
formativi che vertono sulle seguenti materie:
MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche:
l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e
formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare
riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione
digitale e metodologica.
Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il
territorio.
MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del
personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio.
La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per
l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare
riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e
all'orientamento.
Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La
rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di
valutazione.
MODULO FORMATIVO C) La responsabilita' civile, penale ed erariale del dirigente
scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la
programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso
scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a
lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni
scolastiche. Relazioni sindacali.
MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e
del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni
scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attivita' finanziate con fondi
nazionali ed europei.
4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno
180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione e'
rilasciata dall'Universita' presso la quale si svolge il corso di
formazione.
5. Il tirocinio dura quattro mesi ed e' svolto presso istituzioni scolastiche
che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima
dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto
in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del
decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente
titolare. Il tirocinio puo' anche essere effettuato nelle scuole affidate in
reggenza al dirigente tutor.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il
tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi
del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei
giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario
scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta
consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto
dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed e' valutata in centesimi dalla
Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una
votazione almeno pari a 70 centesimi.
7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di
cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18
una relazione scritta sulle attivita' svolte durante il tirocinio e sostengono
il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per
ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato,
nonche' in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio
svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel
limite massimo di venti punti. Il colloquio e' valutato, in centesimi, dalla
Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono
una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio
sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo
19.
8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le
modalita' di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di
formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Allo scopo di assicurare l'unitarieta' del progetto formativo, anche nel
caso di coinvolgimento di piu' Universita', individuate dalla CRUI, una delle
quali designata quale sede amministrativa, le Universita' si avvalgono, per lo
svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attivita' formative, ivi
comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione
di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di
personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie
oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti
universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici
individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti
esterni.
10. Le Universita', dandone tempestiva informazione agli interessati,
individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario
delle relative attivita' formative. Con decreto del direttore generale sono
stabilite le modalita' di scelta della sede di svolgimento del corso di
formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme
che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e,
infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di
assenze da parte dei candidati stessi.
11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti
beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sono a carico dei partecipanti.
Art. 18
Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. La commissione esaminatrice del corso
di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 15, e' nominata dal direttore generale nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma
10, ed e' costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di
presidente.
2. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili,
avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove
possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un
incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima
fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata
carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e'
esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti
all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici,
con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra
i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata
qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale
amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che
hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15.
5. La composizione della commissione iniziale puo' essere integrata in modo da
costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di
duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente
aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le
categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della
commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si
applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e
il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 19
Graduatoria generale di merito
1. La graduatoria generale di merito
conclusiva del corso-concorso e' nazionale ed e' formulata in base alla somma
dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo
17, commi 6 e 7. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
2. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del direttore
generale ed e' pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del
Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
3. La graduatoria generale di merito ha validita' sino all'approvazione della
graduatoria successiva.
Art.
20
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del
corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso
con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio.
2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti e' determinato, nel
limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla
base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori
stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati,
dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria.
Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato
motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con
l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che
non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei
documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal
presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di
iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico
dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al
presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti
effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 21
Riammissione al corso successivo
1. I candidati che non possono iniziare
o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio
per maternita' o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio
del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono
ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione
dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura
immediatamente successiva.
Parte IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
22
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente
scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti
capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto,
nonche' dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della
numerosita' dei posti.
Art. 23
Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma
1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene
bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
2. Il corso-concorso e' bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in
analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di
garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica.
3. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in
lingua slovena ed e' integrato con contenuti specifici afferenti alle predette
istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attivita' di tirocinio.
4. Il numero di posti messi a concorso e' stabilito, ed accantonato, col Bando
ai sensi dell'articolo 4.
5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalita' di
svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonche' la
sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e
delle prove orali e' svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto
compatibili, le norme previste dal presente regolamento.
6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con
piena conoscenza della lingua slovena.
Art.
24
Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le potesta'
attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto
speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art.
25
Disposizioni transitorie
1. Ai posti determinati ai sensi
dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo
scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del
decreto-legge, nonche' per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92,
della legge.
2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente
regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di
formazione dirigenziale e' riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purche' non rientrino tra le fattispecie di
cui all'articolo 1, comma 87, della legge.
3. La quota di riserva di cui al comma 2 e' determinata dal Bando in misura non
superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili
determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello
scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.
Art.
26
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed e' finalizzato alla copertura dei posti a
decorrere dall'anno scolastico successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2017
Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017 Ufficio controllo atti
MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n.
2005
Tabella A - Tabella di valutazione dei
titoli del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica
Per un
massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e
professionali
A - Titoli culturali
A.1) |
Per
ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio
ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione
quale titolo di ammissione |
punti 2,00 |
A.2) |
Per
ciascun dottorato di ricerca |
punti 3,00 |
A.3) |
Per
ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e
ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005 |
punti 1,50 |
A.4) |
Per
attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di
assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n.
449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230,
ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di
attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono
attribuiti complessivamente |
punti 1,50 |
A.5) |
Per ogni
borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da
Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per
Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché
diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3 |
punti 0,50 |
A.6) |
Per ogni
master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500
ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo
professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o
estere |
punti 3,00 |
A.7) |
Per ogni
master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500
ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati
da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al
punto A.5. |
punti 1,50 |
A.8) |
Per ogni
altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a
1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane
o estere |
punti 0,50 |
A.9) |
Per la
partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili
stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico
di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del
MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per
ogni titolo |
punti 0,50 |
A.10) |
Per il
titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti |
punti 1,00 |
A.11) |
Per il
titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi
dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante
all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil
o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi
di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al
personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla
certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889,
pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti |
punti 1,50 |
A.12) |
Per
ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta,
pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. |
punti 0,20 |
A.13) |
Per
ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova
scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. |
punti 1,00 |
Avvertenze
inerenti i titoli culturali |
B - Titoli di servizio e professionali
B.1) |
Per ogni
anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o
preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 |
punti 2,50 |
B.2) |
Per ogni
anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs.
n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi
dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 |
punti 1,75 |
B.3) |
Per ogni
anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in
qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della
legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai
sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 |
punti 1,00 |
B.4) |
Inclusione
nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3,
comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80 |
punti 0,50 |
B.5) |
Per ogni
anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in
qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei
corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del
diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle
graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), , o della
laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di
specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 |
punti 1,00 |
B.6) |
Per ogni
incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi
dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi
dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 |
punti 0,75 |
B.7) |
Per ogni
anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal
tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo
Unico. |
punti 0,75 |
B.8) |
Per ogni
anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui
all'articolo 11 del Testo Unico |
punti 1,00 |
B.9) |
Per ogni
contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal
Ministero |
punti 0,75 |
Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali |
|
In attesa del bando, il testo del regolamento ufficiale contiene le
indicazioni relative alle varie prove da affrontare.
Secondo quanto contenuto nel testo, la prova scritta consisterà in cinque
quesiti a risposta aperta e in due quesiti in
lingua straniera.
I cinque quesiti a
risposta aperta verteranno sulle seguenti materie:
§ normativa riferita al sistema educativo di
istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in
Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
§ modalita’
di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare
riferimento alla realta’ delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
§ processi di programmazione, gestione e
valutazione delle istituzioni scolastiche,
con particolare riferimento
alla predisposizione e gestione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del
Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
§ organizzazione degli ambienti di
apprendimento, con particolare riferimento
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi
di innovazione nella didattica;
§ organizzazione del lavoro e gestione del
personale, con particolare riferimento alla realta’
del personale scolastico;
§ valutazione ed
autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
§ elementi di diritto civile e amministrativo, con
particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche
e alle responsabilita’ tipiche del
dirigente scolastico, nonche’
di diritto penale con particolare riferimento ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
§ contabilita’
di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali
e relative aziende speciali;
§ sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.
3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e’ articolato
in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione
di un testo nella lingua prescelta dal
candidato tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo. Detti quesiti, che
vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono
formulati e svolti dal candidato nella
lingua straniera prescelta, al fine della
verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
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