L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 con il
quale detta le prime disposizioni amministrative ed operative per
l’applicazione, dal 1° settembre 2017, del “Polo unico per le visite fiscali”,
che si applica anche ai dipendenti della scuola, con l’attribuzione
all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di
controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di
datori di lavoro, sia d’ufficio. Come stabilito dal D.Lgs.
75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido
complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro
per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).
Quali le novità più rilevanti?
Richiesta
delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA.
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte
delle PPAA, come di consueto, tramite Portale. Le PPAA che eventualmente non
utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali
di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta
visita medica di controllo (circolari n. 60/2010, 119/2010 e n. 118/2011). Il
datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere
effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente
previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di
consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una
volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro
pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a
quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.
Disposizione
d’ufficio delle visite mediche domiciliari
Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto – nei confronti dei
lavoratori appartenenti alle categorie rientranti nell’ambito di applicazione
della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro pubblico
l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la
conseguente convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del
lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con
l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori
del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere
valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa
prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto la valutazione delle
eventuali giustificazioni prodotte.
Visite
mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia
di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto
ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico
legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e
malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12
della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail
– non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di
tali tipologie di “eventi”. Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o
privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso
l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia
professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse
interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in
cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul
lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di
controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla
visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale
circostanza. Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di
lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il
rimborso con emissione di fattura.
Certificazioni
Come specificato in Premessa, la normativa del Polo unico contiene disposizioni
in materia di VMC nulla innovando con riferimento alla certificazione di
malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico. Ne consegue che
l’Istituto continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in
modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in
modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è
espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […]
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). La competenza
dell’Istituto, pertanto, attiene all’effettuazione d’ufficio o su richiesta
delle VMC. In tale ambito, il procedimento e gli adempimenti di trattazione
anche medico legale presso le U.O.C./U.O.S.T. sono sostanzialmente analoghi a
quelli in essere per i lavoratori privati ad eccezione di alcune specificità
relative ai lavoratori pubblici. In particolare, non compete all’Istituto
istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di
mancata presentazione a visita ambulatoriale,
circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le
valutazioni di loro competenza.
Gestione
reperibilità e assenza del lavoratore
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente
pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per
visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la
quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. La comunicazione di
eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia
dovrà essere effettuata da parte delle PPAA nelle medesime modalità attualmente
in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela
previdenziale Inps, dei cambi di reperibilità, secondo quanto previsto, da
ultimo, dal msg. Hermes n. 007817 del 20/10/2014. Nelle ipotesi sopra descritte
e qualora le comunicazioni siano tempestivamente pervenute, l’operatore dovrà
procedere ad effettuare l’esclusione dell’eventuale VMC preordinata dal listino
di SAViO. Per i casi in cui il lavoratore abbia
necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire
saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle
fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche
di controllo.