È obbligatorio
chiamare i supplenti quando non sono possibili soluzioni interne.
L’integrazione dello spezzone su potenziamento solo a condizione di non
sottrarre risorse.
16/09/2016
Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4
dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che
per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle
supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui
assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle
supplenze (nota 24306/16).
La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli
spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti
interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa
operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei
supplenti.
Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere
attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti
in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazionee
secondo il seguente ordine:
- al personale con contratto a tempo determinato
avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad
orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al
limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad
orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al
limite di 24 ore settimanali).
Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed
è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino
al termine delle attività didattiche.
Ancora una volta vale ricordare che il posto di potenziamento
derivato dall’organico dell’autonomia è di 18 ore settimanali. Se si
rende possibile integrare uno spezzone perché la classe di
concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento
didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può
essere comunque intesa “a sottrazione” delle risorse complessive dell’istituto. Pertanto
si deve provvedere, tramite la chiamata di un supplente, ad una nuova
assegnazione di pari-ore.
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