Sostituzione dei
docenti, spezzoni orario, ora alternativa alla religione cattolica, relazioni
sindacali.
14/09/2016
Il 5 settembre 2016 è stata pubblicata la nota 2852/16 avente
come oggetto “Organico della autonomia”.
Tralasciando tutta l’enfasi con cui il Miur cerca
di esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici
contenute nella legge 107/15, riportiamo di seguito alcuni punti rilevantidella
nota:
·
non esiste distinzione
contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati
alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
·
tale comunità è guidata dal dirigente
scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi
Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
·
si aprono scenari di “flessibilità” in
cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di
insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari
possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta
formativa”;
·
i docenti di staff (collaboratori,
coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione,
coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di
orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione
scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle
risorse in organico;
·
tra le “opportunità da cogliere e le
esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con
gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme
restando quelle“per le quali sono previsti
appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica);
·
infine nella nota si dice che:
“I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica
comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio
delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel
pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla
vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse
professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107
mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7,
collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs
297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds
adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli
OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide da solo!
Riteniamo utile approfondire alcuni altri passaggi contenuti nella nota e
riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e
la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6
ore e l’attribuzione dell’ora alternativa alla religione cattolica.
Sostituzione del
docente impegnato su attività di potenziamento assente
La suddetta nota del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla
nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari.
È bene però tenere presente che lo stesso Miur, in
modo meno sintetico e più esaustivo, sulla questione si era già espresso in
altre due occasioni:
·
con la nota 24306 del
1° settembre 2016 (istruzioni operative per le supplenze):
"I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale
titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di
insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento
nell'ambito del proprio orario".
·
con la circolare 11729
del 29 aprile 2016 sull'organico di diritto che così
recita: "Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta
formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente
necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di
sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere
curriculare previste dal piano dell'offerta formativa triennale".
La precisazione fatta dal Miur nella circolare
sugli organici è quella che fornisce maggiori indicazioni e spazi di
interpretazione per ricondurre all’ambito delle "attività di carattere
curricolare previste dal piano dell'offerta formativa" tutte le
attività programmate che prevedano attività in presenza degli alunni,
indipendentemente se programmate in orario oppure oltre l'orario strettamente
previsto dagli ordinamenti.
Solo a titolo di esempio si indicano alcuni casi in cui, per la FLC CCGIL, si
deve ricorrere alla nomina di un supplente:
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a
tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe
perché ha preso il posto del "vicario";
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per
sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di
staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per
gruppi di alunni (classi aperte);
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che
si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in
attività di ampliamento dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi
anche oltre l'orario d'obbligo.
Tutte questa attività (ivi comprese quelle di tipo
organizzativo-funzionale) rientrano a pieno titolo negli obiettivi della legge
e nelle finalità di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa per cui
è stato introdotto l’organico dell’autonomia comprensivo delle ore aggiuntive
di potenziamento. Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere
inevitabilmente tutte queste attività programmate e svolte, mediante l'utilizzo
delle risorse aggiuntive per il potenziamento, ancorché in orario aggiuntivo a
quello curricolare. Non è neanche pensabile che, nel caso in cui le risorse del
potenziamento vengano utilizzate ad esempio per la funzione di vicario, oppure
alcune di queste ore per attività quali responsabile di plesso/sede/sezione
staccata, ecc.., tale incarico venga meno per assenza
di qualche settimana o, addirittura, di qualche mese.
Supplenze per assenze
fino a 10 giorni
La nota Miur
2852 fa un semplice accenno alla questione della
sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento
alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "per
assicurare la copertura delle classi".
A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede
sì che il dirigente scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10
giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, ma lo fa ricordando anche
l’esigenza che ciò avvenga "tenendo conto del perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7", cioè facendo prioritariamente salva
l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti
impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a
10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività
previste nel PTOF.
Impiego del docente in
altro ordine e grado di scuola
Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo
del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi
fino a 10 giorni), prevede che il personale dell'organico dell'autonomia "ove
impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza". Questo tema, che si era già
posto lo scorso anno (addirittura con casi di docenti della secondaria
impegnati nell’infanzia in un istituto comprensivo), si fa presente che le
indicazioni operative del MIUR sulle supplenze (nota 24306 del
1° settembre 2016) chiariscono, su nostra richiesta, che
l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il
docente "sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso"
all’insegnamento in quel grado di scuola.
Utilizzo dei docenti
assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei
ore
Da più parti ci è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici - ma anche
qualche UST - ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati
ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone
sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso) a sottrazione delle ore
destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di fatto
delle risorse complessivamente disponibili assegnate all'istituzione
scolastica. Tale comportamento è illegittimo e contrasta, anche, con le
indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del
22 luglio 2016 sull'organico di fatto, nella quale
esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a
docenti della scuola, se disponibili ad accettarli, ma in aggiunta all'orario
di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna
distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul
potenziamento. In sintesi: nulla è cambiato su questo rispetto agli anni
scorsi.
Assegnazione dell’ora
alternativa alla religione cattolica
La nota 2852 chiarisce
un modo definitivo un altro problema: l’attribuzione dell’ora alternativa
all’insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato
rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che “rimangono
ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento
(quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica)”. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste
attività vanno assegnate in aggiunta all’orario d’obbligo (senza alcune
distinzione tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul
potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.
Prerogative sindacali
e diritti della RSU
Si ricorda che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU
nella scuola, hanno diritto sia di informazione preventiva che successiva, cosi
come hanno il diritto non solo di informazione preventiva e successiva, ma
anche a contrattare, in merito ai criteri di assegnazione dei docenti ai
plessi/sedi e sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 del
CCNL/07). Sarebbe superfluo ricordarlo, ma su nostra richiesta è lo stesso Miur che lo richiama sempre nella nota 2852 del 5 settembre,
laddove si dice che: “L’obiettivo (NB: delle indicazioni che fornisce il
MIUR con la nota) è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo,
progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in
coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della
progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali e delle prerogative sindacali.”
Nella contrattazione sulle risorse ci si troverà, sicuramente, davanti ad
una situazione inedita. Con delle risorse (quelle del bonus) che, in base ai
criteri definiti dal comitato di valutazione e d’intesa con la RSU, potrebbero
essere utilizzate per riconoscere e retribuire impegni, incarichi, attività in
passato retribuite con il Fis; oppure in presenza di
progetti che in passato venivano retribuiti con il FIS perché in orario
aggiuntivo, mentre ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario
d’obbligo da parte dei docenti impegnati sul potenziamento (e, dunque, senza
necessità di retribuzione aggiuntiva); stessa cosa per incarichi aggiuntivi di
tipo organizzativo, in passato retribuiti sempre dal Fis,
che ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario obbligatorio (e dunque
non più da retribuire). Insomma, con un utilizzo qualificato delle risorse
aggiuntive dell’organico dell’autonomia si potrebbero liberare parte delle
risorse finanziarie del MOF (rispetto alla destinazione degli anni passati) ed
essere destinate sia ad incrementare e qualificare ulteriori attività
aggiuntive, ma anche a riconoscere tutti quei carichi di lavoro e
responsabilità (ad esempio quelle che gravano sul personale Ata) che in passato
non erano retribuite o non lo erano in modo adeguato.
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