Part-time nella scuola: le
domande entro il 15 marzo 2016
Il personale docente,
educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
10/03/2016
Entro il 15 marzo 2016 va presentata la domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate
al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo
ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma
non solo.
Il Ccnl firmato il 29 novembre 2007
, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. La scadenza del 15 marzo, pertanto, non può riguardare i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.Inoltre, è
possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247: il diritto
al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave
patologia oncologicacomportante
ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il
coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Nella domanda,
vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè:
·
part-time orizzontale (con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
·
part-time verticale (con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati
periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare
la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
·
part-time misto (con articolazione della
prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata
la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è
di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non
inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Una volta ottenuto
il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale
non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima
della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere
accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in
relazione alla situazione complessiva degli organici.
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