Supplenza
e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi
di Paolo
Pizzo
Quando al
docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione
delle lezioni.
PREMESSA
In vista
delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione
dell’art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo
giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione
(le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all’8/1).
Nota bene
L’applicazione dell’art. 40/3, che noi “adatteremo”
alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c’è
un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del
periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario
elaborato dalla redazione di OS]
I CASI
Caso A
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e
da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12
all’8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale
data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l’ha
sostituito fino al 22/12 che diritti ha?
R. Il
supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione
dell’art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo
un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l’art. 40/3 in quanto l’assenza
del titolare non avviene in un’“unica soluzione”.
Il titolare è infatti “presente” durante il periodo che va
dal 23/12 all’8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di
classe o collegio docenti straordinari.
Nota bene
- La scuola deve avere come
riferimento l’interruzione dell’assenza del titolare a partire
dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della
stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).
- Di conseguenza al supplente non
spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il
periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto
con decorrenza 9/1.
- Ai fini della conferma dello
stesso supplente a nulla rileverà un’eventuale modifica della
tipologia di assenza del titolare.
- La scuola dovrà
riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo
nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio
effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.
Caso B
D.Il titolare è assente fino al
22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato
a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che
l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?
R. Il
supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà
firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al
termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto
fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la
“copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione
delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle
vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in
questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del
titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni
successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in
“servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).
Nota bene
- Il titolare può esibire
una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.
- L’attenzione della scuola
deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità
dell’assenza del titolare e non alla presentazione di un’unica
certificazione che la giustifichi.
Ciò è conforme all’interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40/3 del CCNL 2007): “Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
Caso C
D. Se però l’ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse
coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l’1/1, o un
qualsiasi altro giorno all’interno delle vacanze, il primo contratto del
supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?
R.
Sì.
I motivi sono due:
- Le esigenze di servizio
terminano l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel
nostro caso il 22/12);
- La scuola ancora non sa se il
titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad
un’astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui
scadenza non coincide con il 22/12 ma all’interno delle vacanze) ne
produrrà un’altra e soprattutto fino a quando
(l’eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di
continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle
lezioni?).
Ponendo
quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non
è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o
l’1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra
questo giorno e l’8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve
comunque cambiare:
- Una volta stabilito il
requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni
antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza
soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga
del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella
stessa situazione del caso B).
- Ciò che si vuole
sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno
perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve
comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare
l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7
giorni dopo la ripresa delle lezioni.
- È ovvio che se il
titolare non dovesse invece rinnovare l’assenza a partire dal 29/12
o dal 2/1, per rimanere nell’esempio, la proroga del contratto al
supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non
potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a
partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso
A).
IN SINTESI
- Se il titolare dopo
l’ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché
formalmente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle lezioni
(nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette
giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed
economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso,
infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire
dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).
- Se, invece, il titolare dopo
l’ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all’interno del
periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza,
quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più
certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con
prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle
lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il
relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del
CCNL/2007).
La corretta
applicazione dell’art. 40/3 del CCNL/2007:
I
riferimenti normativi:
Art. 40
comma 3 del CCNL/2007:
“... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a
sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di
lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata
dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza
del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
dell’assenza del titolare medesimo”.
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/07 (Regolamento
delle supplenze): “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del
titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle
lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal
caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la
ripresa delle lezioni”.
UN CASO
PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE
D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o
malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come
dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?
Facciamo
innanzitutto riferimento alla normativa:
CCNL/2007
art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale
e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.
Nota del
Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127
del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con
l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività
individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di
fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di
assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella
responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta
ripresa del servizio”.
Nota bene
- Il congedo parentale (o
malattia del bambino) può essere fruito:
- In modo continuativo, in questo
caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e
il periodo di sospensione delle lezioni;
- In modo frazionato, può
cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche
nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui
è possibile lo svolgimento di attività funzionali
all'insegnamento.
È
prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del
Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade
nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della
avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di
congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo
giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12,
convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del
servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si
“accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata
in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a
disposizione della scuola.
Tale prassi,
radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del
CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo
frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere
computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro
che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un
giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è
sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento
di carattere collegiale.
Sarebbe un
abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo
festivo.
Nota bene
- Si ritiene che se il 22/12
(ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo
(parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza),
quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al
docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di
servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente
all’atto della richiesta del congedo che ne determina la
conclusione.
- Dal 23/12, a meno di ulteriore
certificazione che attesti un nuovo periodo di assenza, il docente deve
ritenersi in servizio per eventuali attività funzionali
all’insegnamento di carattere collegiale.
IN SINTESI
- Quando il giorno successivo al
termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga
automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi
illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa
delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
- Il periodo di servizio, in
coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini
giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una
“presa di servizio” formale del docente interessato.
IN
CONCLUSIONE
La scuola dovrà quindi porre molta attenzione alle procedure da attuare
in quanto queste si rileveranno fondamentali per la collocazione di status (e
conseguente trattamento economico durante le vacanze) non solo del docente
titolare che si assenterà fino all’ultimo giorno prima della
sospensione delle lezioni (ed eventualmente a partire dalla ripresa delle
stesse), ma anche per il docente supplente che lo sostituirà.
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