Guida
ai permessi brevi per il personale della scuola: quante ore e come organizzare
il recupero
di Paolo
Pizzo
La guida
alla fruizione dei permessi brevi: quante ore di servizio e come organizzare il
recupero. Differenze tra personale Ata e
docente.
L’art.
16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad
unità minime che siano orarie di lezione.
I permessi
complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due
mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente
è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni
in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero
da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con
precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in
permesso.
Nei casi in
cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata
alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
DIFFERENZA
TRA PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE
- Personale docente
Il limite
annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza
concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario
settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I e II grado con orario
completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le
24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola
dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di
permesso in un anno scolastico.
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione,
devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario
giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente
il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di
permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile
richiedere il permesso).
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e
alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche
dietro corresponsione di ore eccedenti.
- Personale ATA
Il limite
annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza
concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del
permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero
ovvero 3 ore.
La concessione dei permessi è subordinata soloalle
esigenze di servizio.
MODALITÀ
DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE
Entro i due
mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente
è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni
in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con
riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici
integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio
il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al
dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non
recuperate.
Nota bene
Il recupero
delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in
più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio
all’interno dell’istituzione scolastica.
Spetta al
dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più
soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi
successivi a quello della fruizione del permesso.
Per i
docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutatanel momento in cui il dirigente non potrà
procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe
essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo
ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente
della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).
- La trattenuta
Il
dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime
che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta
stabilito(malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta
della somma pari alla retribuzione spettantegli per
il numero di ore non recuperate.
Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.
La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi
dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è
imputabile al dipendente(es. non si verifica la necessità del recupero
oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per
legittimo impedimento).
L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione, per il personale ATA
se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda
per difetto se è inferiore.
NON SI
POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD
UN’ATTIVITÀ COLLEGIALE CON ORE DI
INSEGNAMENTO
L’art.
16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: “Il
recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con
riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici
integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio
il docente in permesso”.
Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non
insegnamento.
Dal dettato
normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo
un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per
giustificare l’assenza ad un incontro collegiale per poi essere
recuperata in attività di insegnamento:
le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di
insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di
cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma
dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40
dei consigli di intersezione, interclasse e classe).
Pertanto, la
richiesta di recuperare l’assenza ad un collegio dei docenti o a un
consiglio di classe con una supplenza è illegittima.
I PERMESSI
BREVI “NON DEVONO ESSERE RECUPERATI SE FRUITI PER UNA VISITA
SPECIALISTICA”: QUANTO CONTENUTO IN ALCUNE CONTRATTAZIONI DI ISTITUTO CI LASCIA PERPLESSI
Molti
docenti e dirigenti ci scrivono chiedendo se è legittimo inserire nella
contrattazione di istituto una clausola che preveda la possibilità di
non recuperare i permessi brevi di cui all’art. 16 quando sono utilizzati
per visite mediche specialistiche.
A nostro
parere tale clausola è illegittima perché contro il CCNL Scuola
che in questo caso non può essere modificato. Giova ricordare che il
CCNL in questione non regolamenta in maniera specifica le visite mediche
specialistiche.
Il
dipendente può effettuarle:
- facendole rientrare nelle
assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale caso
l’assenza è per l’intera giornata;
- chiedendo un permesso breve (da
recuperare) se la visita può essere effettuata entro la durata
del permesso stesso (art. 16);
- chiedendo permesso retribuito
per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007);
- chiedendo giornate di ferie
(art. 13).
Nel momento
in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva
necessariamente quanto indicato dall’art. 16 del CCNL/2007 per cui la
“visita specialistica” diventa ’esigenza personale a supporto
della richiesta del permesso orario, così come può essere
qualsiasi altra esigenza personale del dipendente.
Prevedere
quindi che il permesso orario non deve essere soggetto a recupero quando
è richiesto per una visita specialistica è illegittimo. Infatti,
come da norma, l’unico caso del mancato recupero del permesso è
quando tale mancanza non è imputabile al dipendente. La contrattazione
di istituto non può quindi intervenire diversamente sulla materia.
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