Tar Calabria – Sentenza n. 1572 del 09 ottobre 2015
Per bocciare un alunno, il consiglio di classe deve essere perfetto con
la presenza di tutti i suoi componenti.
N. 01572/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 c.p.a.;
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 1435
del 2015,
proposto da:
-OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Lo Polito, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Demetrio Battaglia, in Catanzaro, alla via
G. Da Fiore; contro
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
in persona del suo Ministro
in carica,
-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa,
in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;
per l'annullamento:
- del risultato
di non promozione alla classe successiva conseguito da -OMISSIS-
al termine dell’anno scolastico 2004/2015, come da verbale del consiglio
di classe n. 11 del 31 luglio 2015 di verifica
dei giudizi sospesi;
- di tutti gli atti connessi e/o presupposti che hanno portato alla formulazione del giudizio
di non promozione
nonché
per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52, commi 1, 2 e 5,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Francesco
Tallaro e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto
in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato
che -OMISSIS-, genitori responsabili di -OMISSIS-, frequentante – nell’anno
scolastico 2014/2015 – la -OMISSIS-, hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale la mancata ammissione di quest’ultimo alla classe successiva;
Rilevato
che il ricorso, cui ha resistito
l’amministrazione intimata, sussistendone i presupposti e previo
avviso alle parti, è stato trattato
nel merito alla camera di consiglio
dell’8 ottobre 2015 e quindi spedito
in decisione;
Ritenuto
che sia palesemente fondato il primo motivo
di ricorso, con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’irregolare composizione del Consiglio di Classe tenutosi
il 31 luglio
2015;
Ritenuto,
infatti, che il Consiglio di Classe, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 5 e 193 d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, sia organo collegiale perfetto, con la conseguenza che è illegittimo lo scrutinio finale adottato con l’assenza anche di un solo docente (fra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 1991 n. 359; T.A.R. Basilicata, 13 luglio
2009, n. 456; T.A.R. Liguria,
Sez. II, 27
luglio
2006, n. 834; T.A.R.
Liguria, Sez. II, 31 marzo 2006 n. 319);
Rilevato
che dal confronto tra il verbale
del Consiglio di Classe del 31 luglio 2015 e quello del Consiglio di Classe del 28 giugno 2015 emerge l’assenza, nell’ultima occasione, della -OMISSIS-, non sostituita da alcun altro docente;
Ritenuto,
in proposito, che la sottoscrizione della -OMISSIS- in calce alle tabelle di scrutinio
- documento distinto
dal verbale del consiglio
di classe - non vale a superare
la prova piena che, fino al vittorioso espletamento di una eventuale querela di falso, è fornita dal detto verbale in ordine ai docenti presenti alla riunione dell’organo collegiale;
Ritenuto,
quindi, che, in accoglimento del primo motivo ricorso, debbano essere annullate, nella parte di interesse, le determinazioni assunte nel corso del Consiglio di Classe del 31 luglio 2015, con assorbimento delle doglianze ulteriori;
Ritenuto
che spetti all’amministrazione resistente il compito, riunito nuovamente e regolarmente il Consiglio di Classe,
di valutare il profitto
scolastico di -OMISSIS-
onde accertare se egli debba conseguire l’ammissione alla -OMISSIS- per l’anno scolastico appena iniziato;
Ritenuta
assorbita la domanda di risarcimento del danno, proposta in via subordinata al mancato accoglimento della tutela costitutiva di annullamento;
Ritenuto
che le spese di lite possano
essere giustificatamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione
e, per l’effetto, annulla le determinazioni assunte nel corso del Consiglio di Classe del -OMISSIS-
del 31 luglio
2015, limitatamente alla non ammissione di
-OMISSIS- alla -OMISSIS-
per l’anno scolastico 2015/2016;
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto
che, in ragione della minore età dello studente
al momento della proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art.
52, commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio
del giorno 8 ottobre
2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente Nicola Durante, Consigliere
Francesco
Tallaro, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/10/2015
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