mercoledì 14 ottobre 2015

Art. 21 - Individuazione del Personale Avente Diritto di Mensa Gratuita







Art. 21 - Individuazione del Personale Avente Diritto di Mensa Gratuita

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale 
   docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, 
   nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno 
   diritto al servizio di mensa.

3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi 
   funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle 
   attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad 
   effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di 
   insegnamento.

4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a 
   tempo prolungato che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla 
   base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati 
   dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui 
   la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.

5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso della mensa gratuita.

6. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di 
   contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per 
   quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.

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