lunedì 25 maggio 2015

Rilascio on-line del Durc - dal 1° luglio basterà un clic per avere il documento in formato .pdf in tempo reale







Rilascio on-line del Durc
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La certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni  potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.

I vantaggi del DURC on-line

Da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

DECRETO 30 gennaio 2015

Semplificazione  in  materia  di  documento  unico   di   regolarita'

contributiva (DURC). (15A04239)

(GU n.125 del 1-6-2015)

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                                  e

                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

  Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito

dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in

materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»;

  Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad

un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i

profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione

Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei

«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica

nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.

4;

  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,

secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,

sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i

contenuti del medesimo art. 4;

  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,

del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6

giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera

a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art.

13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che

disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento

Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

  Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per

le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20,

23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014;

  Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione

degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di

verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la

conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo

dall'emanazione del presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1

    Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva

 

  1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita'

contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le

quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'

Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

    b) gli Organismi di attestazione SOA;

    c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi

dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i

gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria

posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore

autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

    f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da

parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni

dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

giugno 2014, n. 89.

                               Art. 2

 

 

                Verifica di regolarita' contributiva

 

  1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale,

con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei

confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o

classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o

artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La

verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei

lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento

Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente

normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad

attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle

costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di

lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per

ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano

nazionale.

  2. Il documento di cui all'art.  7,  generato  dall'esito  positivo

della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all'art.  9,

sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'

Contributiva (DURC) previsto:

    a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili

finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli

di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

    b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e

forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

    c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

                               Art. 3

 

                      Requisiti di regolarita'

 

  1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i

pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati

e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti

dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del

secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a

condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle

relative denunce retributive.

  2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:

    a) rateizzazioni concesse dall'INPS,  dall'INAIL  o  dalle  Casse

edili  ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione  sulla  base   delle

disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

    b)  sospensione  dei   pagamenti   in   forza   di   disposizioni

legislative;

    c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la

quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla

legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica

e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

    d) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso

amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

    e) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso

giudiziario sino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salva

l'ipotesi cui all'art.  24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  26

febbraio 1999, n. 46;

    f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione

per i quali sia stata  disposta  la  sospensione  della  cartella  di

pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

  3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento

non grave tra le somme dovute e quelle  versate,  con  riferimento  a

ciascun Istituto previdenziale ed a  ciascuna  Cassa  edile.  Non  si

considera grave lo scostamento tra le somme dovute e  quelle  versate

con riferimento a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  si  e'

determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00  comprensivi  di

eventuali accessori di legge.

                               Art. 4

 

 

                       Assenza di regolarita'

 

  1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva

in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.

9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC,

all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1

della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con

indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da

ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

  2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun

Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non

superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto

per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine

di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni

dall'interrogazione che lo ha originato.

  3. La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il

Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

  4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la

risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che

hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a

debito e delle cause di irregolarita'.

                               Art. 5

 

 

                        Procedure concorsuali

 

  1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art.

186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si

considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del

ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a

condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio

decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,

dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.

  2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui  all'art.

104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita'  sussiste

con riferimento agli obblighi contributivi  nei  confronti  di  INPS,

INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione

all'esercizio provvisorio a condizione  che  risultino  essere  stati

insinuati.

  3. In caso di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare  a

condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS,  INAIL  e

Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione  di

apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

  4. Le imprese che presentano una proposta di  accordo  sui  crediti

contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio  decreto  16  marzo

1942,  n.  267,  nell'ambito   del   concordato   preventivo   ovvero

nell'ambito delle trattative per l'accordo  di  ristrutturazione  dei

debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis  del

medesimo regio  decreto,  si  considerano  regolari  per  il  periodo

intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel  registro

delle imprese e il decreto di omologazione  dell'accordo  stesso,  se

nel piano di ristrutturazione e' previsto  il  pagamento  parziale  o

anche dilazionato dei debiti  contributivi  nei  confronti  di  INPS,

INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge,  nel  rispetto

delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e  INAIL

dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

  5. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'impresa  deve

comunque essere regolare con riferimento agli  obblighi  contributivi

riferiti  ai  periodi  decorrenti,  rispettivamente,  dalla  data  di

pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla  data  di

autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla  data  di  ammissione

all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della

proposta di accordo sui crediti contributivi.

                               Art. 6

 

 

                      Modalita' della verifica

 

  1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui

all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica

interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse

edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione

e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice

fiscale del soggetto da verificare.

  2. La verifica puo' essere effettuata, per conto  dell'interessato,

da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di  cui  all'art.  1

della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  nonche'  dagli  altri  soggetti

abilitati da norme speciali.

  3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale  si  chiede  la

verifica, sia gia' stato emesso il Documento di  cui  all'art.  7  in

corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.

                               Art. 7

 

 

                              Contenuti

 

  1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un

Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti

contenuti minimi:

    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice

fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;

    b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse

edili;

    c) la dichiarazione di regolarita';

    d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della

verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.

  2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni  dalla

data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente

consultabile   tramite   le   applicazioni   predisposte   dall'INPS,

dall'INAIL e dalla Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le  Casse

Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

                               Art. 8

 

 

                   Cause ostative alla regolarita'

 

  1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono

ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale

ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate

nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile,

accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali

definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di

procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione

dell'autore dell'illecito.

  2. Il godimento  dei  benefici  normativi  e  contributivi  di  cui

all'art. 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'

definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed  a

tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del  codice

penale.

  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il

procedimento  penale  sia   estinto   a   seguito   di   prescrizione

obbligatoria ai sensi  degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi

degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

  4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato  e'  tenuto

ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,

che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico

di provvedimenti,  amministrativi  o  giurisdizionali  definitivi  in

ordine alla commissione  delle  violazioni  di  cui  all'allegato  A,

ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo

a ciascun illecito.

  5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite  esclusivamente

a fatti commessi successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto

ministeriale 24 ottobre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale

della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.

                               Art. 9

 

 

                             Esclusioni

 

  1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta

assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico

di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:

    a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.

52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

    b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

    c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto

del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;

    d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

  2.  Per  il   medesimo   periodo   transitorio   restano   altresi'

assoggettate alle previgenti  modalita'  di  rilascio  del  Documento

Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le  quali  la

verifica di cui all'art. 6  non  e'  possibile  per  l'assenza  delle

necessarie  informazioni  negli  archivi  informatizzati   dell'INPS,

dell'INAIL e delle Casse edili.

                               Art. 10

 

 

                       Norme di coordinamento

 

  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.

78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti

del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:

    a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana n. 279 del 30 novembre 2007;

    b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;

    c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n.

800;

    d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo

provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  soggetti

di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il  Documento  di

cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.

31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  nell'ipotesi

di cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  senza  necessita'  di

acquisire un nuovo Documento.

  3. Il  Documento  di  cui  all'art.  7  soddisfa  il  possesso  del

requisito indicato dall'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della

presentazione della dichiarazione sostitutiva di  cui  agli  articoli

44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.

  4. Resta ferma in capo ai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,

lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre

2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.

207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  5. Le disposizioni di cui al presente  decreto  divengono  efficaci

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della

Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  3,

commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.

    Roma, 30 gennaio 2015

 

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

                               Poletti

 

              Il Ministro dell'economia e delle finanze

                               Padoan

 

                 Il Ministro per la semplificazione

                    e la pubblica amministrazione

                                Madia

 

                                                          Allegato A

 

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