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La certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
I vantaggi del DURC on-line
Da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.
DECRETO
30 gennaio 2015
Semplificazione in materia
di documento unico
di regolarita'
contributiva (DURC). (15A04239)
(GU
n.125 del 1-6-2015)
IL MINISTRO
DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di
concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 4 del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 34, convertito
dalla legge 16 maggio 2014,
n. 78, recante
«Semplificazioni in
materia di Documento Unico di Regolarita'
Contributiva»;
Visto in particolare il comma 2 del
predetto art. 4, che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e,
per i
profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la
Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la
definizione dei
«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della
verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del
predetto art.
4;
Visto l'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
sono abrogate tutte le disposizioni
di legge incompatibili
con i
contenuti del medesimo art. 4;
Visto l'art. 31, comma 3, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla
legge 6
giugno 2013, n. 64;
l'art. 10 del
decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
a), del decreto del Ministero dell'interno
29 agosto 2012;
l'art.
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art.
4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
che
disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di
rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
Sentiti l'INPS, l'INAIL e la
Commissione Nazionale Paritetica per
le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15,
20,
23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014;
Considerata la complessita' degli
interventi di implementazione
degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura
di
verifica della regolarita' contributiva
in tempo reale
e la
conseguente necessita' di disporre di
un congruo lasso
di tempo
dall'emanazione del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Soggetti abilitati alla verifica di
regolarita' contributiva
1.
Sono abilitati ad
effettuare la verifica
di regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalita' per le
quali e' richiesto il possesso del Documento
Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:
a) i soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione
SOA;
c) le
amministrazioni pubbliche concedenti,
anche ai sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche
procedenti, i concessionari ed i
gestori di pubblici servizi che agiscono ai
sensi del decreto
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore
autonomo in relazione alla propria
posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari
finanziari, previa delega
da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle
cessioni
dei crediti certificati ai sensi dell'art.
9 del decreto-legge
29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge
23
giugno 2014, n. 89.
Art. 2
Verifica di regolarita' contributiva
1. I soggetti di cui all'art. 1
possono verificare in tempo reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'
contributiva nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL e,
per le imprese
classificate o
classificabili ai fini
previdenziali nel settore
industria o
artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle
Casse edili. La
verifica e' effettuata nei confronti dei
datori di lavoro
e dei
lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il
possesso del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) ai sensi
della vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera h)
del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti
ad
attestare la regolarita' contributiva
sono esclusivamente quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori
e dei prestatori di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per
ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul
piano
nazionale.
2. Il documento di cui
all'art. 7, generato
dall'esito positivo
della verifica, fatte
salve le esclusioni
di cui all'art.
9,
sostituisce ad ogni
effetto il Documento
Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto:
a) per l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell'ambito delle procedure di
appalto di opere,
servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio
dell'attestazione SOA.
Art. 3
Requisiti di regolarita'
1.
La verifica della regolarita' in tempo
reale riguarda i
pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati
e a quelli impiegati con contratto
di collaborazione coordinata
e
continuativa, che operano nell'impresa stessa nonche', i
pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo
giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine
di presentazione delle
relative denunce retributive.
2. La regolarita'
sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse
dall'INPS, dall'INAIL o
dalle Casse
edili ovvero dagli
Agenti della riscossione
sulla base delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione
dei pagamenti in
forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa
oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito,
nelle forme previste
dalla
legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica
e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in
pendenza di contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in
pendenza di contenzioso
giudiziario sino al passaggio
in giudicato della
sentenza, salva
l'ipotesi cui all'art. 24, comma
3, del decreto
legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il
recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella
di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarita'
sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle
versate, con riferimento
a
ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile.
Non si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle
versate
con riferimento a ciascuna Gestione nella
quale l'omissione si e'
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi
di
eventuali accessori di legge.
Art. 4
Assenza di regolarita'
1. Qualora non sia possibile
attestare la regolarita' contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l'INPS, l'INAIL
e le Casse
edili trasmettono tramite
PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.
1
della legge 11 gennaio 1979, n.
12, l'invito a
regolarizzare con
indicazione analitica delle
cause di irregolarita' rilevate
da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle
procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione
entro un
termine non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma
1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha
effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto
termine
di 15 giorni e comunque per un periodo
non superiore a
30 giorni
dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il
termine di 15
giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine
di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica e' comunicata ai
soggetti che
hanno effettuato l'interrogazione con
indicazione degli importi
a
debito e delle cause di irregolarita'.
Art. 5
Procedure
concorsuali
1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'art.
186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n.
267, l'impresa si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto di
omologazione, a
condizione che nel piano di cui all'art.
161 del medesimo
regio
decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con
esercizio provvisorio di cui all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste
con riferimento agli obblighi contributivi
nei confronti di
INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all'esercizio provvisorio a condizione
che risultino essere
stati
insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria
di cui al
decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a
condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL
e
Casse edili scaduti anteriormente alla data
della dichiarazione di
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che presentano una
proposta di accordo sui
crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto
16 marzo
1942, n. 267,
nell'ambito del concordato
preventivo ovvero
nell'ambito delle trattative per l'accordo
di ristrutturazione dei
debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del
medesimo regio decreto, si
considerano regolari per
il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro
delle imprese e il decreto di omologazione
dell'accordo stesso, se
nel piano di ristrutturazione e' previsto il
pagamento parziale o
anche dilazionato dei debiti
contributivi nei confronti
di INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel
rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi
di cui ai
commi precedenti, l'impresa
deve
comunque essere regolare con riferimento agli obblighi
contributivi
riferiti ai periodi
decorrenti, rispettivamente, dalla
data di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data
di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data
di ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi.
Art. 6
Modalita' della verifica
1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai
soggetti di cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite
un'unica
interrogazione negli archivi
dell'INPS, dell'INAIL e
delle Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
e riconoscimento reciproco,
indicando esclusivamente il
codice
fiscale del soggetto da verificare.
2. La verifica puo'
essere effettuata, per conto
dell'interessato,
da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti
di cui
all'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n.
12, nonche' dagli
altri soggetti
abilitati da norme speciali.
3. Qualora, in riferimento al soggetto per il
quale si
chiede la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento
di cui
all'art. 7 in
corso di validita', la procedura rinvia allo
stesso Documento.
Art. 7
Contenuti
1.
L'esito positivo della
verifica di regolarita' genera
un
Documento in formato
«pdf» non modificabile
avente i seguenti
contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione
sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e'
effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS,
all'INAIL e, ove previsto, alle Casse
edili;
c) la dichiarazione di regolarita';
d) il numero identificativo, la
data di effettuazione
della
verifica e quella di scadenza di validita' del
Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1
ha validita' di 120 giorni dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e'
liberamente
consultabile tramite le
applicazioni predisposte dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione
Nazionale Paritetica per
le Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Art. 8
Cause ostative
alla regolarita'
1. Ai fini del godimento di
benefici normativi e contributivi sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art.
1, comma
1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in materia di tutela
delle condizioni di
lavoro individuate
nell'allegato A, che
costituisce parte integrante
del presente
decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444
del codice di
procedura penale. Non rileva
l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei
benefici normativi e
contributivi di cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a
tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice
penale.
3. Le cause ostative di cui al comma
1 non sussistono qualora
il
procedimento penale sia
estinto a seguito
di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli
20 e seguenti
del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e dell'art. 15
del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
ovvero di oblazione
ai sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto
ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a campione la veridicita',
l'inesistenza a suo carico
di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali definitivi
in
ordine alla commissione delle violazioni
di cui all'allegato
A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite
esclusivamente
a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore
del decreto
ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
Art. 9
Esclusioni
1. In via transitoria e comunque
non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle previgenti modalita' di
rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in
applicazione:
a) dell'art. 13-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b) dell'art. 6, comma 11-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c) in applicazione dell'art. 5,
comma 2 lettera a), del decreto
del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;
d) in applicazione dell'art. 10
del decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2.
Per il medesimo
periodo transitorio restano
altresi'
assoggettate alle previgenti modalita' di rilascio
del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le
ipotesi per le quali la
verifica di cui all'art. 6 non e' possibile
per l'assenza delle
necessarie informazioni negli
archivi informatizzati dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili.
Art.
10
Norme di
coordinamento
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3,
del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.
78, dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:
a) il decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007;
b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2
della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39
della legge 14 agosto 1967, n.
800;
d) il comma 4, dell'art. 10,
del decreto legislativo
del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento
di
cui all'art. 7 in corso di validita' nelle
ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
nell'ipotesi
di cui al comma
5 del medesimo
articolo, senza necessita' di
acquisire un nuovo Documento.
3. Il Documento
di cui all'art.
7 soddisfa il
possesso del
requisito indicato dall'art. 38, comma 1,
lettera i), del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
assolve all'obbligo della
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
agli articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4. Resta ferma in capo ai soggetti
di cui
all'art. 3, comma
1,
lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 5
ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno
2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Le disposizioni di cui al
presente decreto divengono
efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art.
3,
commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.
Roma, 30 gennaio 2015
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la
semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Madia
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