lunedì 25 maggio 2015

C.C.N.I. Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il 2015-2016







utilizzazione  assegnazione provvisoria  2015-2016

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

 

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono

funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9

del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I.

23.2.2015.

 

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno

delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle

domande di cui all’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I..

 

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

 

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

 

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO

NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

 

c) Personale docente che, a partire dall’a. s. 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola

di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio

(senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che

abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza

prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune,

classe di concorso, posto sostegno).

 

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE

CONTINUATIVE

 

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601

del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte

alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.

648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di

particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto

alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di

tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n.

104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale

precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a

condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure

una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

 

IV. ASSISTENZA

 

g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:

- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in

situazione di gravità.

- solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale

condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione -

che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con

disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia

unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il

coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola

condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con

disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con

autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza

al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g ed h:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 23.2.2015, (in

particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 4 del 24.2.2015. La condizione di esclusività dell’assistenza al

soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine

entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,

redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti

debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere

prodotta entro la medesima data.

- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il

coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale

precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il

soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e

globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico

per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del

domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si

ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che

abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno

in cui si effettua il movimento.

 

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

 

j) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).

 

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle

assegnazioni provvisorie)

 

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica

sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86

del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

l) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà

previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,

tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.

La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non

esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe

di concorso di appartenenza.

 

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI

LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

 

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma

dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del

mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove

espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede

dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al

momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di

assegnazione provvisoria

 

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL

C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

 

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

m) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.

sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie

interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da

almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato

mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

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