Art. 8
- Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel
presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono
funzionalmente inserite secondo il
seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9
del presente C.C.N.I., in sostanziale
coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I.
23.2.2015.
Il personale beneficiario delle
precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno
delle condizioni che hanno dato titolo
a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle
domande di cui all’art. 1 comma 9 del
presente C.C.N.I..
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI
SALUTE
a) Personale docente non vedente (art.
3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato
(art. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO
NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE
TITOLARITÀ
c) Personale docente che, a partire
dall’a. s. 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola
di precedente titolarità, trasferito
quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio
(senza aver presentato domanda) nell’anno
scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che
abbia richiesto di essere utilizzato
nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza
prevale l’istanza del docente già
appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune,
classe di concorso, posto sostegno).
III. PERSONALE CON DISABILITA’ E
PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di
cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601
del D.L.vo
n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
ascritte
alle categorie prima, seconda e terza
della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
e) Personale docente (non necessariamente
disabile) che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto
alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di
tali preferenze sia relativa al comune
in cui esista un centro di cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle
categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n.
104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la
provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza oppure
una o più istituzioni scolastiche comprese
in esso;
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario
dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
- coniuge o genitore,
anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
- solo figlio/a
individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale
condizione di referente unico, deriva
dalla circostanza - documentata con autodichiarazione -
che il coniuge o eventuali altri figli
non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con
disabilità in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario
dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
unico parente o affine entro il
secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età
oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola
condizione di assenza di parenti o
affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con
disabilità in situazione di gravità;
tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali
altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza
al soggetto con disabilità in
situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere
documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 23.2.2015,
(in
particolare i punti a, b) e dall’art.
4 dell’O.M. 4 del 24.2.2015. La condizione di esclusività dell’assistenza
al
soggetto con disabilità è prevista
esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine
entro il terzo grado e deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti
debbono sussistere entro la data di
presentazione della domanda e la documentazione deve essere
prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di
esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il
coniuge o il genitore ovvero l’unico
parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale
precedenza è riconosciuta anche
qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il
soggetto con disabilità “rivedibile”
purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e
globale (art. 3, comma 3, legge
104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico
per il quale viene disposta l’utilizzazione
o l’assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a
condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del
domicilio dell’assistito prima di
indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si
ha diritto alla suddetta precedenza
qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che
abbia eletto il domicilio in comune
diverso dall’assistito.
i) lavoratrici madri e lavoratori
padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.
Sono presi in considerazione i figli
che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno
in cui si effettua il movimento.
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE
TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
j) personale di cui all’art. 2 comma 1
lettera c).
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI
CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica
sicurezza e del personale di cui all’
art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86
del 29.3.2001 e successive
modifiche e integrazioni.
l) Ai fini del ricongiungimento al
coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà
previsto l'impiego anche per le
attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della
sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà
luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non
esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe
di concorso di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE
PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI
LOCALI (limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma
dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n.
265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio
del
mandato, ha titolo alla precedenza
purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato
amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede
dove esercita il mandato non esistano
scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al
momento dell’effettuazione delle
operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di
assegnazione provvisoria
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO
AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
m) Il personale che riprende servizio
al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto
alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali per la provincia ove
ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da
almeno tre anni.
Il possesso del requisito per
beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato
mediante dichiarazione sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
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