Dopo il termine delle lezioni gli impegni dei docenti sono previsti dal contratto: L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL 2016-18 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, stabilite dall’art 29: - eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue; - scrutini, esami e adempimenti connessi; - riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto; - eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria; - attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
lunedì 18 giugno 2018
Non è ammissibile l’imposizione dell’obbligo della presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) dopo la fine delle lezioni
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