lunedì 18 giugno 2018

Non è ammissibile l’imposizione dell’obbligo della presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) dopo la fine delle lezioni





Dopo il termine delle lezioni gli impegni dei docenti sono previsti dal contratto: 

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL 2016-18 stabilisce 
che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico 
delle lezioni definito a livello regionale”.

Nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, 
i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e 
possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, stabilite 
dall’art 29:

- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino 
  a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il 
  fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste 
  nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al 
  compenso orario o forfettario.

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