MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONCORSO
Corso-concorso nazionale, per
titoli ed esami,
finalizzato al
reclutamento di
dirigenti scolastici presso
le istituzioni
scolastiche statali.
(GU n.90 del 24-11-2017)
IL DIRETTORE
GENERALE
per il personale scolastico
Vista la legge 10 giugno 1982,
n. 349, recante «Interpretazione
autentica delle
norme in materia
di valutabilita' dell'anno
scolastico e di requisiti di
ammissione ai concorsi
direttivi ed
ispettivi nelle
scuole di ogni
ordine e grado nonche' norme
integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi»;
Vista la legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante «Nuove
norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai
documenti amministrativi»
e successive modificazioni, nonche' il
decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile
2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso
ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990,
n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n.
120, concernente norme a
favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici
concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,
l'integrazione sociale e
i diritti delle
persone
handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7
febbraio 1994,
n. 174, e
successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati
membri
dell'Unione europea ai
posti di lavoro
presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare,
l'art. 1, comma
1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e'
stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di istruzione,
relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 9
maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23
marzo 1995,
concernente la determinazione dei
compensi da
corrispondere ai
componenti delle commissioni
esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi
di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto
interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono
rideterminati i
compensi per i
componenti delle commissioni
di
concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti
scolastici, fermo
restando quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri 23 marzo
1995 per i
segretari delle commissioni,
come
ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127, recante «Misure
urgenti
per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante «Misure
per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e
successive modificazioni
ed, in particolare, l'art. 39;
Vista la legge 3
maggio 1999, n. 124 recante «Disposizioni
urgenti in materia
di personale scolastico»
ed, in particolare,
l'art. 11, comma 14;
Vista la circolare 24 luglio 1999
del Dipartimento della funzione
pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone
handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca
scientifica e
tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli
atenei»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari
in materia di
documentazione
amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche», e successive
modificazioni, con
particolare riferimento all'art. 25;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 212, convertito
dalla legge 29 novembre 2002, n. 268, recante «Misure
urgenti per la
scuola, l'universita', le ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta
formazione
artistica e
musicale», con particolare
riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera c) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati
personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9
luglio 2003, nn. 215 e
216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva
2000/43 CE
per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone,
senza distinzione di
religione, di convinzioni
personali, di handicap,
di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5
maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il
vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(L.S.), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
22 ottobre 2004,
n. 270, recante «Modifiche
al
regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica
degli
atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e
della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il
decreto del Ministro
della pubblica istruzione
7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione
dei dati
sensibili e
giudiziari trattati e
delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, recante
«Codice delle pari
opportunita' tra
uomo e donna»
e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle
classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e
del Ministro per
la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni
tra diplomi di
lauree vecchio
ordinamento, lauree specialistiche e
lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n.
69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», e successive
modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, relativo
all'attuazione della
legge 4 marzo
2009, n. 15 in
materia di
ottimizzazione
della produttivita' del
lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e
successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni
urgenti in
materia di semplificazione e
sviluppo» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia» ed, in particolare,
l'art. 42;
Visto il decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni
urgenti per il
perseguimento di obiettivi
di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed
in particolare
l'art. 4, comma 3-septies;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma
del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante «Regolamento
per la
definizione
delle modalita' di
svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, la
durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al
corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
30 marzo
2001,
n. 165, come
modificato dall'art. 1, comma
217 della legge
28
dicembre 2015, n. 208»;
Vista l'errata corrige pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21
ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che da' notizia
dell'avvenuta
correzione di errori di stampa nella Gazzetta Ufficiale
del citato
decreto del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;
Vista la consistenza delle
dotazioni organiche dei
dirigenti
scolastici;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema
informativo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e ricerca, in ordine
al numero dei posti da mettere a concorso;
Vista la nota n. UGM_FP2814 del
31 ottobre 2017 del Ministro
per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
la quale e'
stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della
procedura
di reclutamento di cui trattasi;
Vista la nota n. 203483 del 13
novembre 2017, del
Ministero
dell'economia e delle finanze, con la quale la
Ragioneria generale
dello Stato, segnala di
«non avere ulteriori
osservazioni da
formulare sulla quantificazione degli oneri per lo
svolgimento della
procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilita'
degli stessi»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla
Corte dei
conti in data 20 novembre 2017, reg.ne prev.
n. 2253 con il quale e'
autorizzato l'avvio delle
procedure di reclutamento
di dirigenti
scolastici di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
del
30 marzo 2001, n. 165 per un contingente pari a 2425
unita',
fermo
restando quanto
previsto all'art. 19, commi
5 e seguenti
del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con
modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' lo
scorrimento delle
graduatorie esistenti per il reclutamento dei
dirigenti scolastici
anche in attuazione dell'art. 1, comma 92,
della legge 13
luglio
2015, n. 107;
Visto il
vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro
dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del
comparto scuola;
Informate le organizzazioni
sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto
si applicano le
seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico
regionale o Uffici
scolastici
regionali;
d) Dirigenti preposti agli USR:
direttori generali degli USR
o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un
USR;
e) DM: il
decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto
2017 recante:
«Regolamento per la definizione delle modalita'
di svolgimento delle
procedure
concorsuali per
l'accesso ai ruoli
della dirigenza
scolastica, la durata
del corso e
le forme di
valutazione dei
candidati ammessi
al corso, ai
sensi dell'art. 29 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1,
comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore
generale preposto alla
direzione
competente per
gli indirizzi generali
relativi alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio
2015, n. 107 recante
riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane;
i) CEF: il Common European
Framework of References
for
Languages come definito dal Consiglio europeo.
Art. 2
Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione
1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ed in
attuazione del decreto
ministeriale, e'
indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato
su base
regionale, per il reclutamento
di dirigenti scolastici
nei ruoli
regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i
centri
provinciali per l'istruzione degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a
concorso a livello
nazionale, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro
n. 908
del 15 novembre 2017, e'
determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato
al corso di formazione nazionale
e' determinato in n. 2900 posti complessivi,
ai sensi
dell'art. 4,
comma 5, del DM.
4. Sono, altresi',
destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di
insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue
sloveno-italiano
della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvedera' ad
indire apposito bando.
Art. 3
Requisiti generali
di ammissione
1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a
partecipare, ai
sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente
ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con
contratto a
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai
sensi della normativa
vigente, purche' in possesso
di diploma di
laurea magistrale,
specialistica ovvero di
laurea conseguita in
base al previgente
ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello
rilasciato
dalle
istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e
coreutica
ovvero di
diploma accademico di
vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario
superiore, che abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche
ed educative del
sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque
anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato
antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si
intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo
febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi'
considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito
provvedimento delle autorita'
accademiche entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al
concorso, si considera
valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei
cinque
anni, i servizi valutabili a tutti
gli effetti come
servizio di
preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto
riconoscimento con
la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi',
possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica
all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la
facolta'
di sottoporre a
visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla
normativa
vigente.
5. I requisiti prescritti devono
essere posseduti alla data
di
scadenza del
termine per la
presentazione della domanda
di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso
con riserva di
accertamento del possesso
dei requisiti di
ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione
di titolarita' dei candidati
comunica formalmente i nominativi
dei
candidati che difettano di uno o piu'
requisiti di ammissione, alla
direzione
generale del
personale scolastico che
ne dispone
l'esclusione
immediata in
qualsiasi momento della
procedura
concorsuale.
(1) Ai sensi della legge
18 giugno 2002,
n.136 il diploma
ISEF
equivale
a laurea triennale e non gia' quadriennale,
magistrale o
equivalente.
Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente
bando, e' necessario che coloro che abbiano
conseguito
il
diploma di laurea in scienze motorie debbano
aver conseguito
anche
un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il
titolo
di
Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia
non
puo'
essere considerato quale
titolo di accesso
in quanto
equivalente
ad un
diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire
l'accesso alla
procedura
concorsuale in quanto e' da ritenersi
applicabile la
disciplina
contenuta nella legge 11 luglio 2002,
n. 148, che
demanda
alla competenza delle Universita' e
degli Istituti di
istruzione
universitaria (art. 2) nonche' delle
amministrazioni
statali
(art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli
e dei
periodi
di studi
svolti all'estero e dei titoli
di studio
stranieri.
Art. 4
Termine, contenuto e modalita' di presentazione
delle istanze di
partecipazione
1. Per la partecipazione alla
procedura concorsuale e' dovuto ai
sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari
ad € 10,00
(dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di
tesoreria 348
Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale:
«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -
codice fiscale
del candidato» e
dichiarato al momento
della
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
2. Il personale docente ed
educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza
esclusivamente
attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e
successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse
non saranno prese in considerazione.
3. I candidati hanno tempo trenta
giorni per presentare l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017
e fino
alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.
4. Il candidato residente
all'estero, o ivi
stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia'
registrato, effettua la fase
del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica
POLIS presso la
sede dell'Autorita'
consolare italiana. Quest'ultima attesta la
veridicita' dei
dati anagrafici alla
direzione generale per il
personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che
provvede alla
registrazione
del candidato nel
sistema POLIS. Ultimata
la
registrazione, il candidato riceve dal sistema
POLIS i codici
di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda
nella successiva
fase della procedura POLIS.
5. La data di presentazione della
domanda di partecipazione al
corso-concorso e' certificata
dal sistema informatico
che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu'
l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e
la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che
il candidato
deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il
giorno
della prova preselettiva o della prova scritta ove
la preselezione
non abbia luogo.
6. Nella domanda di
ammissione il candidato,
a pena di
esclusione,
deve dichiarare sotto
la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti
generali e dei
titoli di
preferenza previsti dal
decreto del Presidente
della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli
specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art.
3
del presente
bando. In particolare il
candidato, a pena
di
esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno
solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo
di nascita, la
residenza (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza
italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici.
Il candidato
deve, altresi', dichiarare il
comune nelle cui liste elettorali
e'
iscritto ovvero
i motivi della
mancata iscrizione o
della
cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita'
fisica alla frequenza del
corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali
riportate (anche se sono
stati
concessi amnistia, indulto,
condono o perdono
giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero.
Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o
dispensato dall'impiego
presso una pubblica
amministrazione per persistente
insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro
impiego statale
ai sensi della
normativa vigente, per
aver conseguito l'impiego
mediante
produzione di
documenti falsi e,
comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di
lavoro a seguito della presentazione di
documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa
di risoluzione del
rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, che, a
parita' di merito o a parita'
di merito e
titoli, danno luogo
a
preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a),
l'amministrazione
che ha
emesso il provvedimento
di conferimento del
titolo di
preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere
posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
i) il numero
telefonico, nonche' il
recapito di posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di
ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si
impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite
il sistema POLIS.
L'Amministrazione
scolastica non
assume responsabilita' per
lo
smarrimento
delle proprie comunicazioni
dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il
proprio indirizzo di
posta elettronica ordinaria
e/o certificata
oppure da
mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento
di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o
forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di
handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della
legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le
prove, indicando, in
caso
affermativo, l'ausilio necessario
in relazione al
proprio
handicap, nonche' gli eventuali
tempi aggiuntivi necessari.
Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
da
una competente struttura
sanitaria pubblica da
inviare
successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio
della prova, o
in formato
elettronico mediante posta
elettronica certificata
all'indirizzo pec
dell'USR individuato ai
fini dello svolgimento
delle prove
o a mezzo
di raccomandata postale
con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita'
di svolgimento
delle prove
possono essere concordate
telefonicamente con il
competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR
redige un
sintetico verbale che invia
tramite email all'interessato per la
formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente
concessi non potranno eccedere il 30% del
tempo assegnato per le
prove;
k) il titolo di studio di cui
all'art. 3, comma 1,
posseduto
con l'esatta
indicazione dell'Universita' che
l'ha rilasciato,
dell'anno accademico in cui e' stato
conseguito e del voto riportato;
qualora il titolo
di studio sia
stato conseguito all'estero
il
candidato deve indicare
obbligatoriamente gli estremi
del
provvedimento con il quale il titolo stesso
e'
stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta
tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli
8 e 9;
m) la classe di concorso o il
tipo/posto di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in
esonero sindacale,
distaccati, utilizzati, comandati
o collocati
fuori ruolo, poiche' in servizio
all'estero o presso
altre
amministrazioni
dello Stato, indicheranno
l'ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonche'
l'istituzione o l'ufficio presso
il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la
conferma in
ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la
prima nomina in
ruolo;
q) i periodi di servizio prestati
presso istituzioni
scolastiche
ed educative statali, nonche'
presso le scuole paritarie prima della
nomina in ruolo
con l'esatta indicazione
dell'istituzione e dei
singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza
del
riconoscimento
paritario, nonche' l'avvenuto
versamento dei
contributi;
r) gli eventuali periodi per
i quali e' stato
adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo
servizio. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico
di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle
condizioni previste
dall'art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle
domande che non contengano
tutte le
indicazioni
circa il
possesso dei requisiti
richiesti per
l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni
previste dal
presente decreto.
Art. 5
Commissione del
concorso
1. La commissione esaminatrice dei
candidati al concorso
di
ammissione al corso di formazione dirigenziale
e'
nominata con
decreto del
Direttore generale, secondo
le modalita' e
con i
requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.
Art. 6
Prova
preselettiva
1. L'eventuale prova
preselettiva si svolge
nelle sedi
individuate dagli USR, anche in piu'
sessioni in relazione al numero
dei candidati.
2. Lo svolgimento della prova
preselettiva e' computerizzato; i
candidati
ammessi a
sostenere la prova
preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica alla quale accedono
tramite
un codice di identificazione personale che sara' fornito il
giorno
della prova.
3. La prova preselettiva consiste
in un test articolato in
cento
quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni
di
risposta, di
cui una sola
corretta; l'ordine dei
100 quesiti
somministrati sara'
diversificato per ciascun
candidato. I cento
quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche:
normativa
riferita al sistema
educativo di istruzione
e di
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con
particolare
attenzione ai processi di riforma in atto;
modalita'
di conduzione delle
organizzazioni complesse, con
particolare riferimento alla realta'
delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
processi di
programmazione, gestione e
valutazione delle
istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione
e gestione del
Piano triennale dell'offerta
formativa, all'elaborazione del Rapporto di
autovalutazione e del
Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle
istituzioni
scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
organizzazione
degli ambienti di apprendimento,
con particolare
riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale
e ai
processi di innovazione nella didattica;
organizzazione del
lavoro e gestione
del personale, con
particolare riferimento alla realta'
del personale scolastico;
valutazione
ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti
e dei sistemi e dei processi scolastici;
elementi
di diritto civile e
amministrativo, con particolare
riferimento
alle obbligazioni giuridiche
e alle responsabilita'
tipiche del dirigente
scolastico, nonche' di
diritto penale con
particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica
amministrazione
e in danno di minorenni;
contabilita'
di Stato, con
particolare riferimento alla
programmazione
e gestione finanziaria
presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
sistemi
educativi dei Paesi dell'Unione europea.
4. I quesiti di cui al comma 3
sono estratti da una banca dati di
4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito
internet del
Ministero,
almeno 20 giorni
prima dell'avvio della
prova
preselettiva.
5. La prova ha la durata di 100
minuti, al termine dei
quali il
sistema interrompe
la procedura e
acquisisce definitivamente le
risposte
fornite dal
candidato fino a
quel momento. Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le
risposte
gia' date.
6. La prova preselettiva assegna
un punteggio massimo di
100,0
punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta
esatta, 0,0
punti per ciascuna risposta non data
e sottraendo 0,3
punti per
ciascuna risposta errata.
7. Il punteggio della prova
preselettiva e' restituito al termine
della stessa.
8. A sensi dell'art. 8, comma 2,
del decreto ministeriale,
sulla
base delle
risultanze della prova
preselettiva sono ammessi
a
sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8,
n. 8700 candidati.
Sono, altresi', ammessi tutti i
candidati che abbiano
conseguito
nella prova preselettiva un punteggio pari a
quello del candidato
collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della
prova comporta l'esclusione dal
prosieguo della procedura
concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio
finale nella graduatoria
di merito del
concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e
tirocinio.
9. Con avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed
esami, del 27
febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero,
e'
reso noto il
calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo
del giorno
e dell'ora di svolgimento. Nello stesso avviso e' data
comunicazione
in merito alla pubblicazione dell'archivio da cui
saranno estratti i
quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione di
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. L'elenco delle sedi della prova preselettiva
con la loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei
candidati
distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella
regione
di residenza
in ordine alfabetico,
e le ulteriori
istruzioni
operative, e' comunicato
almeno 15 giorni
prima della data
di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito
internet
del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati residenti all'estero,
o ivi stabilmente
domiciliati,
sosterranno la prova nella regione Lazio.
11. I candidati si
devono presentare nelle
rispettive sedi
d'esame muniti
di un documento
di riconoscimento in
corso di
validita', del codice fiscale, nonche'
della ricevuta di versamento
attestante il pagamento del diritto di segreteria pari
ad € 10,00
(dieci). La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque
giustificata e
a qualsiasi causa
dovuta, comporta
l'esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza
maggiore
sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni
della prova
preselettiva nelle giornate
programmate, ne viene
stabilito il rinvio con
comunicazione, anche in
forma orale, ai
candidati presenti.
12. Durante lo svolgimento della
prova i candidati non
possono
introdurre
nella sede di
esame carta da
scrivere, appunti
manoscritti,
libri, dizionari, testi
di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e strumenti
idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni e' prevista
l'immediata esclusione
dal corso-concorso.
13. La vigilanza durante la prova
preselettiva e' affidata dagli
USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti
generali e le
cause di incompatibilita'
o di inopportunita' previsti
per i
componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del
decreto
ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR
istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del
Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
14. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni
di
festivita' ebraiche,
nonche'
nei giorni di festivita' religiose
valdesi.
Art. 7
Prove di
esame
1. Le prove di esame del concorso
pubblico per l'ammissione
al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si
articolano in una
prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici,
e
una prova orale.
Art. 8
Prova
scritta
1. I candidati che superano la prova di
cui all'art. 6 sono
ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi
sul sito
internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e
si svolge in una unica
data in una
o piu' regioni,
scelte dal
Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.
3. Lo svolgimento della
prova scritta e' computerizzato; i
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione
una postazione informatica alla quale accedono tramite
un codice di
identificazione personale che sara'
fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in
cinque quesiti a risposta
aperta
e due quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a
risposta aperta vertono
sulle materie
d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
ministeriale.
6. Ciascuno dei due quesiti in
lingua straniera e' articolato in
cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione
di un testo
nella lingua straniera
prescelta dal candidato
tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che
vertono
sulle materie di cui all'art. 10, comma 2,
lettere d) o i), del
decreto ministeriale, sono formulati e svolti
dal candidato nella
lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della
relativa
conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150
minuti, al termine dei
quali il
sistema interrompe
la procedura e
acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
8. A ciascuno dei cinque quesiti
della prova scritta non espressi
in lingua straniera,
la Commissione del
concorso attribuisce un
punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in
lingua straniera la Commissione attribuisce un
punteggio nel limite
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio
complessivo della prova scritta e' dato
dalla somma dei
punteggi
ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la
prova
scritta e sono ammessi a quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui
all'art. 13, comma 1, lettera
c) del decreto ministeriale, in base ai quali e'
costruita e valutata
la prova scritta sono pubblicati sul sito internet
del Ministero il
giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della
prova
scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito
internet del Ministero, e' reso noto
il giorno e l'ora di svolgimento
della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso
ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate
dagli
USR, con
la loro esatta
ubicazione, con l'indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in
ordine alfabetico e le
ulteriori istruzioni operative, e'
comunicato almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
sul
sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore
di notifica
a tutti gli effetti.
12. I candidati si
devono presentare nelle
rispettive sedi
d'esame muniti
di un documento
di riconoscimento in
corso di
validita' e del codice fiscale. La mancata
presentazione nel
giorno,
ora e sede stabiliti,
comunque giustificata e
a qualsiasi causa
dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per
cause di
forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della
prova scritta nella
giornata programmata, ne
viene stabilito il
rinvio con
comunicazione, anche in
forma orale, ai
candidati
presenti.
13. Durante le prove scritte non e' permesso ai
concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni
di qualunque specie,
telefoni cellulari e
strumenti idonei alla
memorizzazione
o alla trasmissione
di dati. Possono consultare
soltanto i testi di legge
non commentati e
il vocabolario della
lingua italiana. Il concorrente che
contravviene alle suddette
disposizioni e' escluso dal
corso-concorso. Nel caso in
cui risulti
che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto
o in parte,
l'esclusione e'
disposta nei confronti
di tutti i
candidati
coinvolti.
14. La vigilanza durante la prova
scritta e' affidata dagli
USR
ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi
USR. Anche per
la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti
generali e le
cause di incompatibilita'
o di inopportunita' previsti
per i
componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del
decreto
ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR
istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del
Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
15. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 9
Prova
orale
1. I candidati che superano la prova di
cui all'art. 8 sono
ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi
sul sito
internet del Ministero, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale consiste in:
a) un colloquio sulle materie
d'esame di cui all'art. 10, comma
2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale
del candidato sulle medesime e sulla
verifica della capacita' di
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente
scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici
e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in
uso presso le
istituzioni scolastiche;
c) una verifica della
conoscenza della lingua
prescelta dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello
B2 del
CEF, attraverso la lettura e traduzione di
un testo scelto
dalla
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma
2 sono
predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.
La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresi' i testi
da
leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal
candidato.
4. Al colloquio sulle materie d'esame,
all'accertamento della
conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza
della
lingua straniera prescelta dal candidato,
nell'ambito della prova
orale, la Commissione
del concorso attribuisce
un punteggio nel
limite massimo
rispettivamente di 82,
6 e 12.
Il punteggio
complessivo della prova
orale e' dato
dalla somma dei
punteggi
ottenuti al
colloquio e nell'accertamento della
conoscenza
dell'informatica e della lingua. La prova
orale e' superata
dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore
a
70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui
all'art. 13, comma 1,
lettera
c) del decreto ministeriale, in base ai quali e'
costruita e valutata
la prova orale sono pubblicati sul sito internet del
Ministero, prima
dell'inizio della prova stessa.
6. La Commissione e
le Sottocommissioni esaminatrici,
prima
dell'inizio della prova orale, determinano i
quesiti da porre
ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a
sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet
del Ministero,
almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota
la sede, la data e
l'ora di svolgimento
della prova stessa.
La
pubblicazione di tale avviso ha
valore di notifica
a tutti gli
effetti.
8. I candidati ammessi alla prova
orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto
conseguito
nella prova scritta.
9. I candidati si devono
presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 10
Dichiarazione, presentazione
e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato
la prova scritta
di cui
all'art. 8, dichiarano il
possesso dei titoli
suscettibili di
valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto
ministeriale e
all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
ottobre
2017, n. 247, Serie
generale. La dichiarazione viene
inoltrata
esclusivamente attraverso POLIS, secondo le
istruzioni che verranno
impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono
quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice
valuta, esclusivamente,
i titoli
presentati con le modalita' di cui al
comma 1, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tramite la funzione POLIS di
cui al comma 1, sara' possibile
allegare i titoli di cui alla tabella A
allegata al DM nonche' i
titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente
della Repubblica
9 maggio 1994,
n. 487, non
documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La
presentazione deve
essere
effettuata entro i
termini che saranno
resi noti con
successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli
dichiarati con le modalita' di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei
controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai
candidati, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni
presentate in modo
incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva
comunicazione. Qualora dal
controllo emerga la
non veridicita' del
contenuto della
dichiarazione,
il dichiarante decade
dai benefici eventualmente
conseguiti
sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il
punteggio finale dei
candidati si valuta
in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma
del voto della
prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato
nella
valutazione dei titoli.
Art.
11
Riserva
1. Una quota pari al 5% dei posti
disponibili per l'accesso
al
corso di formazione dirigenziale di cui
all'art. 2, comma
3, e'
riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.
Art.
12
Graduatoria del
concorso e ammissione
al
corso di formazione dirigenziale
1. All'esito del concorso di accesso
al corso di
formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale
nazionale per merito e
titoli, sulla base
del punteggio di cui
all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio
complessivo si applicano
le preferenze di cui all'art. 5, commi
4 e 5,
del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione
dirigenziale sono ammessi
i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per
merito e
titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della
riserva di cui
all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui
all'art. 2, comma 3.
3. La graduatoria generale nazionale per merito
e titoli del
concorso di ammissione
al corso di
formazione e' approvata
con
decreto del Direttore generale, ed e'
pubblicata sul sito
internet
del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13
Svolgimento del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e
tirocinio si svolge
secondo le modalita' definite
dall'art. 17 del decreto ministeriale.
2. Con il successivo decreto
del Direttore generale
di cui
all'art. 17 comma 10
del DM, verranno stabilite
le modalita' di
scelta della sede di svolgimento del
corso di formazione
secondo
l'ordine della
graduatoria di cui
all'art. 14 del
decreto
ministeriale, le norme che
i candidati sono
tenuti ad osservare
durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di
formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei
candidati
stessi.
Art.
14
Commissione del corso e
graduatoria generale
1. La commissione esaminatrice
del corso di
formazione
dirigenziale e tirocinio e' composta da
soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 5 ed e' nominata
dal Direttore generale.
La medesima
commissione e' costituita ai sensi
degli articoli 15 e 16 decreto
ministeriale, secondo la disciplina specifica
di cui all'art.
18
del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva
del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio e' nazionale
ed e' formulata
secondo le modalita' previste
dall'art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di
merito e' approvata con decreto del
Direttore generale ed e' pubblicata sul sito
internet del Ministero.
Della pubblicazione si da' avviso nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale
di merito ha
durata sino
all'approvazione della graduatoria successiva.
Art.
15
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del
corso-concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria generale di merito
conclusiva
del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel
limite dei posti
previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai
ruoli regionali sulla
base
dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori
stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria,
nel limite dei
posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
3. I vincitori sono invitati, dal
competente USR, a sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
previsto dal
contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo
alla dirigenza
scolastica. Resta fermo
il regime autorizzatorio in
materia di
assunzioni di cui all'art. 39,
commi 3 e
3-bis, della legge
27
dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio,
il
competente USR si atterra' a quanto
disposto dagli articoli 21 e 33,
commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi
dalla
graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro
che,
senza giustificato motivo, non prendono servizio nel
termine indicato
dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del
contratto di
cui al
comma 3, o
che non perfezionano
l'assunzione con la
presentazione, entro
trenta giorni, dei
documenti richiesti dal
successivo art. 16 per l'assunzione medesima.
5. I dirigenti assunti a
seguito della procedura
concorsuale
definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in
servizio
nella regione di iniziale
assegnazione per un
periodo pari alla
durata minima dell'incarico
dirigenziale previsto dalla
normativa
vigente.
Art.
16
Presentazione dei
documenti di rito
1. I vincitori del corso-concorso
di cui all'art. 15 sono
tenuti
a presentare all'USR competente, i documenti di rito
richiesti per la
stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art.
15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e
le deroghe in
materia di
presentazione dei
documenti di rito
previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 17
Assunzione in
servizio
1. I dirigenti assunti in
servizio sono soggetti
al periodo di
prova disciplinato dal vigente Contratto
collettivo nazionale del
personale dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici
assunti in servizio
compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista
dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
Art.
18
Ricorsi
1. Avverso i
provvedimenti relativi alla
presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli
vizi di legittimita', ricorso
straordinario
al Presidente della
Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio,
entro sessanta
giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta
Ufficiale o di notifica all'interessato.
Art. 19
Informativa sul
trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno
2003,
n. 196, si informano
i candidati che il trattamento
dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al
corso-concorso
o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverra'
con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in
caso
di comunicazione a terzi. I dati resi
anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per
valutare i
requisiti di partecipazione
al corso-concorso e
il possesso dei
titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura
concorsuale
ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti
i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il
diritto
di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la
rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche'
di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare
del
trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei
dati personali e' il
Ministero.
Art.
20
Norme di
salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto, valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa
e nel vigente
C.C.N.L. del personale con
qualifica dirigenziale
scolastica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione
decorrono i termini per
eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso
al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR
Lazio).
Roma, 23 novembre 2017
Il direttore generale: Novelli
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