Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie 2017/2018: sintesi delle principali novità
In una scheda i
contenuti più significativi dell’ipotesi di contratto integrativo sottoscritta
da tutti i sindacati il 21 giugno 2017.
22/06/2017
L’ipotesi di contratto integrativo annuale
sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2017/2018 è stata
sottoscritta da tutti i sindacati al Ministero dell’Istruzione il 21 giugno
2017. Ora si dovrà attendere l’autorizzazione da parte del MEF e
Funzione pubblica per la firma definitiva. Ai fini della presentazione
delle domande si dovrà attendere la nota ministeriale che fisserà le
date, indicativamente entro fine luglio.
In sintesi le novità
più significative.
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DOCENTI
Si potranno indicare fino a 20 preferenze di una sola provincia per i
docenti della scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per la
scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
All’articolo 2 sono elencate tutte le fattispecie di possibili
domande di utilizzazione da parte dei docenti. Per le specifiche utilizzazioni
nei licei musicali occorre fare riferimento all’articolo 6-bis del Ccni.
All’articolo 3 viene precisato il ruolo della contrattazione
integrativa regionale, la quale potrà definire i criteri per predisporre il
piano complessivo delle disponibilità che dovrà contemplare le distinte
disponibilità relative sia ai posti dell’organico dell’autonomia, che
all’adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto. Inoltre
potranno essere previste anche ulteriori forme di utilizzazione al fine di
rispondere a specifiche esigenze del territorio. Sarà possibile, in questa
sede, definire anche ulteriori criteri e modalità specifiche di utilizzazione
per tutte le zone terremotate. Non compete alla contrattazione
regionale intervenire sulle assegnazioni provvisorie che restano, come sempre,
regolate del contratto nazionale visto che tale mobilità annuale riguarda anche
movimenti sull’intero territorio nazionale.
All’articolo 8 sono regolate le precedenze sia nelle
utilizzazioni che nelle assegnazioni provvisorie. Nei confronti sia dei
genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33
commi 5 e 7 della legge 104/92) che a quelli con figli di età inferiore ai 3
anni (art. 42-bis DLgs 151/01 recentemente
modificato), sono state aumentate le tutele.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie (art. 7
del Ccni) queste le novità di rilievo:
sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria all’interno della
provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento
ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento
al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la
stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi
esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione
sanitaria
- ricongiungimento
al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti
1) o 2).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso
comune di titolarità.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
Non ci sarà il blocco triennale per i neo assunti che vogliono richiedere
assegnazione provvisoria per altra provincia. L'assegnazione provvisoria per
altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
·
il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla
·
non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra
uno dei motivi di ricongiungimento
·
ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la
quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di
usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni
dell’11 aprile 2017
·
i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la
provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui
ricorrono i motivi
·
l’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti
abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine
di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento
precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
Come negli anni passati l’assegnazione provvisoria si potrà chiedere
obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di
titolarità ed anche, ma in sub ordine, per altre tipologie di posto o classi di
concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido
per la mobilità.
PERSONALE EDUCATIVO
Si applicano le stesse regole del personale docente.
PERSONALE ATA
Sono confermate le consuete regole già applicate negli anni scorsi.
TABELLE DI VALUTAZIONE
Nessun cambiamento.
·
ipotesi ccni scuola
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a s 2017 2018 del 21 giugno 2017
·
scheda flc cgil
sintesi novita utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie anno scolastico 2017 2018
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