Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
1.
Il dipendente assente per malattia
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano,
alle assenze dovute all'ultimo episodio
morboso, le assenze
per malattia verificatesi nel triennio
precedente.
2.
Superato il periodo
previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3.
Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi
di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo quanto
previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.
Il personale
docente dichiarato inidoneo
alla sua funzione
per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore
regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
7.
Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto
dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza
per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
intera retribuzione fissa mensile,
ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi
nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio
a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori
6 mesi del periodo
di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9.
In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day hospital
anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10.
L'assenza per malattia,
salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui essa si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire
a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa,
comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12.
L'istituzione
scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre,
sin dal primo giorno,
il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto
se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare
nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15.
La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
16.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante
le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato
dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto
dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza
ai sensi del comma 8, lettere
a), b) e c), compresi
gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali
azioni dirette nei confronti
del terzo responsabile.
18.
Le disposizioni di cui al presente
articolo sono comunque
adottate nel rispetto dell’art.
35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.
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