Scuola mobilità 2016/2017
Tutto quello che c’è da sapere sulla fase A
(http://www.tecnicadellascuola.it/)
Chi può partecipare alla presentazione della fase A?
Potranno presentare istanza on line per la fase A della mobilità, i docenti
entrati in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015, compresi i docenti in
soprannumero, in esubero e che mantenuto il diritto al rientro entro
l'ottennio, che volessero trasferirsi da una scuola ad un’altra della stessa
provincia. Prima si effettueranno, nel limite degli ambiti della provincia,
i trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità e successivamente
tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. In questa fase della
mobilità parteciperanno anche i docenti Dos che non
hanno chiesto la conferma nell’attuale scuola di utilizzazione, i neoassunti
(2015/2016) in fase 0 e A del piano straordinario di assunzioni, per avere
assegnata, all’interno della provincia in cui sono entrati in ruolo, la scuola
definitiva di titolarità.
Quando è possibile presentare la domanda per la fase A
della mobilità?
La domanda si presenterà tramite istanze on line del Miur
a partire dal 11 aprile 2016 con scadenza il 23 aprile 2016 (soltanto
13 giorni). Mentre le altre fasi della mobilità ( B,C, D) dal 9 maggio
al 30 maggio. Il personale educativo farà la domanda, in modalità cartacea,
dal 11 aprile al 25 aprile.
Cosa rischia chi non ottiene il trasferimento durante
la fase A della mobilità?
Bisogna sapere che in fase A della mobilità ci si trasferisce da scuola a
scuola e non si rischia di finire in ambito territoriale. Chi non viene
soddisfatto nella richiesta della mobilità ( in fase A), resterà titolare nella
sua attuale scuola.
Quante scuole è possibile richiedere per i docenti che
si trasferiscono in fase A della mobilità?
Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso le
scuole dell’infanzia e della primaria, si possono esprimere fino ad un massimo
di 20 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e la stessa
provincia. Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso
la scuola secondaria di primo o secondo grado, si possono esprimere fino ad un
massimo di 15 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e
la stessa provincia.
Nella fase A della mobilità si può chiedere oltre al
trasferimento anche la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di
cattedra)?
La risposta è affermativa! Oltre alla domanda di trasferimento è possibile
anche chiedere il passaggio di ruolo verso un solo ordine o grado di scuola. In
tal caso, in caso di soddisfazione di entrambe le richieste, il passaggio di
ruolo richiesto prevale sul trasferimento. Si può anche chiedere
simultaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra anche su più classi
di concorso. In tal caso il docente richiedente può optare a quale delle due
operazione dare precedenza e, in caso di più classi di concorso richieste per
il passaggio di cattedra, esprime l’ordine di preferenza delle stesse classi di
concorso. ali tipologie di mobilità possono essere richieste anche
contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio
di cattedra nella fase A della mobilità, devono precisare, nell'apposita
sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento
(trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di
più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano
trattate. In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al
trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue
l'ordine di elencazione delle classi di concorso
Se si partecipa alla fase A della mobilità, si
pregiudica la partecipazione alla fase B della stessa mobilità?
No! Chi chiede la mobilità in fase A, può chiedere, in un secondo tempo,
anche il trasferimento interprovinciale. Questa opportunità è preclusa a chi è
soggetto al vincolo triennale di permanenza nella provincia di
titolarità.
Si possono richiedere nella domanda di mobilità
cattedre orario e corsi serali?
Nel modulo on line della domanda di trasferimento, passaggio di ruolo o di
cattedra, ci sarà una sezione adibita specificatamente alla richiesta di
cattedre articolate su più istituti, in cui ci saranno due opzioni:
1. cattedre orario tra
istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre orario tra istituti
di comuni diversi
2. cattedre orario tra
istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi
Chi seleziona la lettera A) accetterà di capitare anche in cattedre orario
composte su più scuole (massimo 3) dello stesso comune; chi seleziona la
lettera B) oltre ad accettare di capitare su cattedre orario composte su più
scuole ( massimo 3) dello stesso comune, accetta anche la possibilità di finire
su cattedre orario tra scuole ( massimo 3 su due comuni) di comuni diversi. Chi
non seleziona né A) e né B) non avrà, anche se ci fosse la possibilità, il
trasferimento su cattedre orario su più scuole.
Chi vuole partecipare al trasferimento su
corsi serali, deve rispondere affermativamente alla seguente domanda: “Le
preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi a funzionamento
serale?”
Nella mobilità territoriale e in quella professionale
i titoli generali si valutano allo stesso modo?
I titoli generali si
valutano in modo differente a seconda che si faccia la mobilità territoriale o
la mobilità professionale. È utile sapere che per la mobilità territoriale,
oltre ai 12 punti del concorso ordinario, sono cumulabili al massimo altri 10
punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), H) I) L) della tabella A,
punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità.
Quindi, per la mobilità territoriale riferibile a tutte le fasi di mobilità, si
potranno accumulare al massimo 22 punti di titoli culturali. Invece per quanto
riguarda la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la
tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni
di cumulabilità. Quindi nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i
titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che
esiste soltanto nella mobilità territoriale. nella mobilità professionale,
diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se
ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea
di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Invece per la mobilità
territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno,
mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
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