L’art.
40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e
il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata
del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di
servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale
ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art.
2109, comma 1, del codice civile”.
Chiarimenti
del MIUR nella nota Prot. AOODGPER n. 13650
del 18 DIC. 2013:
“Il
dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice
Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico
quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato
qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola
dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30
ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni
settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale
può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al
medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo
della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della
domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di
servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti
scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi
settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.”
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