Alcuni importanti chiarimenti sulle
assenze per malattia del personale della scuola.
Il dipendente ha l’obbligo di avvertire la scuola della sua
assenza non oltre l’inizio dell’orario di lavoro
A tal proposito
l’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento:
“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato
impedimento, deve essere comunicata
all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente
e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Tale comma
rimane confermato e quindi vi è ancora l’obbligo per tutto il personale della
scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare
“tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via
fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per
malattia.
È utile
precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della
scuola e non quello di servizio del personale.
Es. Docente che
il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua
giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque
l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e in
ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni.
Nota bene
Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’orario di
servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della certificazione
medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97: in questo caso il dovere del personale
è quello di comunicare tempestivamente l’assenza in modo da permettere alla
scuola di provvedere alla sostituzione.
Ora, dal momento
che con l’invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e
della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembra decadere l’obbligo
da parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata
dell’assenza.
Alla base però
vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all’utenza
l’espletamento di un servizio), pertanto il dipendente (soprattutto se docente)
che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di
attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel
migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell’inizio delle attività
previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (è in
base a questo che la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare
un supplente ecc.).
Il dipendente,
pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in
quell’occasione comunicare anche la durata dell’assenza.
Quanto detto
vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
Nel contempo il dipendente ha anche l’obbligo di comunicare il
recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio,
per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.
Giova intanto ricordare che il dipendente assente per malattia,
pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
L'art 17/16 del CCNL precisa infatti che qualora il dipendente
debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione
con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Si aggiunge inoltre la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 la quale conferma l’obbligo del
dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se
diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
Il dipendente
nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha dunque l’obbligo di
precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche
nel caso di prolungamento dell’evento morboso).
Anche questo
obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione: in questo
caso il dovere sta nel consentire l’effettuazione della visita di controllo e
garantire la reperibilità al domicilio.
È possibile la comunicazione di due diversi recapiti durante il
periodo di assenza dal lavoro per malattia (ad esempio suddivisi per fasce
orarie o per domicili diversi)?
Riportiamo un
parere ARAN per il comparto Autonomie Locali che può essere applicato anche al
Comparto Scuola in quanto ciò che prevedono i relativi articoli e commi coincidono.
"Dall’art.21,
comma 12 del CCNL del 6.7.1995, non risulta che il dipendente, ai fini del
controllo della malattia, possa indicare all’amministrazione più di un
domicilio: infatti, la clausola contrattuale si riferisce sempre ad un solo
domicilio (normalmente coincidente con la residenza).
Dallo stesso
comma, risulta anche che il lavoratore può allontanarsi dal domicilio indicato
solo in presenza di un’espressa autorizzazione del medico curante, fermo
restando che, pur in presenza di tale autorizzazione, egli è comunque tenuto a
farvisi trovare durante le fasce orarie di reperibilità.
Questa regola
subisce una sola eccezione, espressamente indicata nello stesso art.21, comma
13, “qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall’indirizzo comunicato (anche in questo caso, la lettera della clausola
contrattuale conferma che il domicilio è uno solo – n.d.r.),
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all’amministrazione.”
Alla luce di
tale ultima previsione, potrebbe ritenersi lecita la preventiva indicazione di
due domicili diversi (uno per la fascia oraria del mattino e uno per quella del
pomeriggio) solo se il dipendente fosse in grado di documentare in anticipo la
sistematica sussistenza delle condizioni ivi indicate: al di fuori di tale
particolarissima ipotesi, che riteniamo piuttosto remota, non crediamo sia
possibile procedere nel senso auspicato dal lavoratore.
Per completezza (e a scanso di possibili equivoci), precisiamo
che l’art.21, comma 13 è chiaramente volto a giustificare tutte le assenze dal
domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di
malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o
gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocato per
giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato
morboso.
Anche la
giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto
restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire
giustificato motivo dell’assenza del lavoratore dalla propria abitazione: la
sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib.
Milano 2.7.1986); l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e
l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine (Pret.
Milano, 5.6.1986); l’essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta
(Pret. Arezzo 12.6.1986); sia perché ha sempre
affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987)
che la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell’obbligo
di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il
lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti
dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito
recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l’abbandono del
proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando
abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la
guarigione)."
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