Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e
contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti
delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente
vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti
abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per
la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in
sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e
del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue
competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe
a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche
che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la
partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati tra l'altro a:
- la ricerca didattica e la
sperimentazione;
- la documentazione, secondo
procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione,
anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e
informazioni;
- la formazione in servizio del
personale scolastico;
- l'orientamento scolastico e
professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al
comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni
scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e
beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
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