Il giudice di Genova ha ritenuto di non discostarsi dai giudizi già emessi
da altri tribunali (Roma, Bergamo), in base ai quali è stato riconosciuto il
diritto per l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA al
pagamento per intero dell’indennità per lo svolgimento delle funzioni
superiori. Tale indennità deve essere pari al differenziale dei livelli
iniziali di inquadramento tra assistente amministrativo e DSGA e a tale
retribuzione non può essere sottratto il compenso percepito per la posizione economica
orizzontale di cui beneficia il lavoratore poiché i due emolumenti assolvono a
funzioni diverse, per cui i due compensi “si cumulano e non si elidono”.
Il tribunale di Genova ha pertanto riconosciuto che l’assistente
amministrativo non dovesse restituire la somma pretesa dal Miur
e Mef e ha condannato quest’ultimi anche alle spese
di lite.
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