Neoassunti -
ricostruzione di carriera
Il servizio sia
a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione
nel ruolo di attuale appartenenza vale per la ricostruzione di carriera.
PERIODI DI
SERVIZIO RICONOSCIUTI NELL’ANZIANITA’ PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
Servizi riconosciuti
art. 485 del decreto legislativo
n. 297/94:
1. Al personale
docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle
all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e
per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini
economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio
successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto,
al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli
educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare
di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese
quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi
fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità
di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati
femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali
o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi
di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale
docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non
di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed
economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli
stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio
prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o
straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza
demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o
comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile
sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
I servizi
valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio
prescritto.
Il servizio
prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di
specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi
a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2
della legge n. 124/99:
Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti
non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del
titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra
per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e
grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui
all’articolo 485 del testo unico.
I periodi di
servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto
già considerati servizi di ruolo.
Con i
periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a
periodi precedentemente non riconoscibili.
ANNO DI
SERVIZIO INTERO
I servizi
vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali
d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata
inferiore ad un anno di servizio non si considerano.
L’anno
scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180
giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.
L’articolo
11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:
Il comma 1
dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di
insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180
giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nel computo
dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa
retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze
(malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere
considerate nel computo dei suddetti giorni.
la
ricostruzione
La
ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di
prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.
Il diritto
alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno
in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi
dell’art. 2946 del Codice civile.
I termini di
prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati
dovuti nel caso di una domanda tardiva.
La domanda
di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.
La legge n.
107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di
presentazione della domanda secondo cui
la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno
scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta legge si poteva
presentare in qualsiasi momento dell’anno.
FASCE
STIPENDIALI
Come abbiamo
detto all’inizio, la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il
docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da
cui deriva un aumento della retribuzione.
Per i
docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
Per i
docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
In
quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti
dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e
non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.
Tale
modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il
19/11/2011
INTERVENTI
NORMATIVI
Nel corso di
questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno
vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni
2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.
È stata la
legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale
scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi
sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.
Nel 2011, il
decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della
progressione economica.
Il seguente
accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie
all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.
Il D.P.R. n.
22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per
l’anno 2013.
L’accordo,
infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini
economici, nell’anno 2012.
L’anno 2013,
quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.
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