Si parte
subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del
personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro
rinnovato di anno in anno.
2. Quale sarà la
somma destinata ad ogni scuola?
Un decreto specifico del
Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando
altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree
soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di
finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi
è di mediamente 24.000 euro.
3. Il fondo è
rivolto a tutti i docenti?
Il fondo è indirizzato a
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione
organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene
definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione
accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in
relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
4. Chi stabilisce
il bonus per i docenti?
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di
valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della
somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente
scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri
implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste
decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.
5. Il bonus ha una
cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente?
No, non ci sono cifre di
riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e
dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato
specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di
conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per
poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso
tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più
probabilmente implicheranno una differenzazione fra i
docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a
premiare il merito.
La legge 107/2015 non
indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire
l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza
dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.
Il Collegio può
autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
Come per il Collegio dei
docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di
scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
9. Gli eleggibili
nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di quell’organismo?
La scelta può avvenire non
necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può
essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti
anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).
10. Chi nomina il
componente esterno?
Il componente esterno è
nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici
al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale,
mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.
Sull'opportunità di
prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi
collegiali di istituto
Attualmente in queste
istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario
straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente,
genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la
rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti,
il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due
studenti al posto dei due genitori
13. Quando si può
ritenere che il Comitato è validamente costituito?
Una norma di carattere generale
sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede
che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non
tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad
esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede
volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei
docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha
scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico
regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda
alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e
designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione,
provvede alla convocazione per l'insediamento.
15. Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle
deliberazioni del Comitato?
La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle
convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico.
Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle
deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno
la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è
valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare
avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta
solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che
il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in
particolare, se l'astensione può essere considerata una manifestazione di
"volontà valida".
La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in proposito:
è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei
docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.
Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e
opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di
considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o
da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).
In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree,
eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da
quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali
di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali
dell'istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con
adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le
aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri
che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.
La legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di assegnazione
del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha alcun vincolo di
ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi
sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola
dell'infanzia.
L'assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia
decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre
aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.
Nessun commento:
Posta un commento