I primi trenta giorni di congedo
parentale di cui all’art.32 del D. Lgs. n. 151/2001
sono riconosciuti ai fini del calcolo della tredicesima? La materia può essere
oggetto di contrattazione collettiva integrativa?
La disciplina generale di cui all’ art. 34, comma
5, del D. Lgs. n. 151/2001, dispone che "i
periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia", è parzialmente derogata dalla relativa normativa
contrattuale di comparto.
Infatti, l’art. 31 del CCNL 2006/2009 per il
personale non dirigente delle Università, nel disciplinare i congedi parentali,
al comma 4, prevede che “ Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal
lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34,
comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per
i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero
…."
Tale disposizione contrattuale, benché di miglior
favore rispetto alla normativa legislativa, ha inteso limitare la regolamentazione
al trattamento retributivo di detto periodo e alla sua utilità ai fini della
maturazione delle ferie, ma non agli effetti sulla tredicesima mensilità.
Di conseguenza, tale esplicita previsione
contrattuale esclude che l’assenza per congedo parentale in questione, sebbene
retribuita al 100%, possa produrre effetti ai fini della determinazione della
tredicesima mensilità.
Per quanto riguarda la possibilità che la
locuzione “retribuiti per intero” possa implicitamente ricomprendere
anche gli effetti sulla tredicesima mensilità, si precisa che la scrivente
Agenzia conferma i propri orientamenti in materia nel senso che, in assenza di
una specifica previsione legislativa o contrattuale, non è previsto alcun
automatismo.
In ordine, invece, alla possibilità di normare
tale materia nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, si fa
presente che le clausole che violano i vincoli e i limiti di competenza
imposti dal contratto collettivo nazionale e che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione
sono nulle.
7/12/2012
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