79.
A decorrere dall’anno scolastico 2016/ 2017, per la copertura dei posti
dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai
docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento,
prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine
di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle
candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di
concorso di-verse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano
titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e per-corsi
formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di concorso.
80.
Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato
purché in coerenza con il piano dell’offerta forma-tiva.
Sono valorizzati il curriculum,
le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti
e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
81.
Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a
dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
82.
L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione
del docente. Il docente che riceva più pro-poste di incarico opta tra quelle
ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli
incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque
in caso di inerzia del dirigente scolastico.
83.
Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
84.
Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e
delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di
studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di
migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli
alunni con disabilità.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti
assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza.
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