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sabato 18 giugno 2016

Nuovo concorso per dirigenti scolastici: pronto il regolamento

Nuovo concorso per dirigenti scolastici - pronto il regolamento








Il 14 giugno il testo del Regolamento è stato trasmesso 
al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il Regolamento, dopo il parere del CSPI, passerà al vaglio 
del Consiglio di Stato e successivamente potrà essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il corso-concorso sarà nazionale.
Prevede che il concorso sia articolato in tre fasi:

prova preselettiva (se il numero dei concorrenti sarà almeno tre 
volte superiore al numero dei posti messi a concorso);

in una prova scritta e in una prova orale;

corso di formazione dirigenziale e tirocinio, 4 mesi più altri 4 mesi.

Schema di decreto ministeriale del 14 giugno 2016 regolamento concorso dirigenti scolastici

sabato 9 gennaio 2016

FLC CGIL - Concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici - le novità della Legge di Stabilità 2016




Legge 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016

Concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici - le novità della Legge di Stabilità 2016

Concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici: le novità della Legge di Stabilità 2016

30/12/2015

La gestione passa di nuovo al MIUR, ma non è ancora prevista una data per l’emanazione del bando.

Dopo un silenzio assordante durato 12 mesi, la legge di stabilità interviene sul futuro concorso per dirigenti scolastici modificando per l’ennesima volta le modalità  di reclutamento che tanti contenziosi hanno generato in questi anni a causa della maldestra gestione delle procedure concorsuali da parte dell’amministrazione: la gestione del concorso ed i relativi fondi ritornano nuovamente dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione al MIUR, ma non è stata ancora stabilita la data per l’emanazione del bando.

E’ bene fare una breve storia per capire meglio la vicenda del prossimo concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici che non vede ancora la sua conclusione.

Durante il Governo Letta, il Ministro del MIUR Carrozza, viene emanato il Dl 104 del 12 settembre 2013, convertito poi nella Legge 128 dell’8 novembre 2013. L’articolo 17 stabilisce che il prossimo concorso sarà nazionale, bandito annualmente e sarà affidato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione che emanerà il bando, in base ad un DPCM su proposta del ministro MIUR di concerto con il ministro per la Pubblica Amministrazione e con il MEF. L’art.17 prevede che il DPCM debba essere emanato entro 4 mesi.

Il Dl 58/14, convertito nella Legge 87 del 5 giugno 2014 interviene sui tempi di emanazione e all’art.1 comma 2 ter stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 dovrà essere bandito il primo concorso.  Per rispettare i tempi, viene costituito un apposito gruppo di lavoro composto da esponenti del MIUR, delle associazioni professionali, delle Organizzazioni Sindacali. La proposta del MIUR di schema del DPCM ai sensi dell’art.17 del Dl 104/13 viene illustrata il 29 settembre 2014: sono previsti requisiti per partecipare, tipi di prove, composizione della commissione, corso-concorso di formazione…nel frattempo abbiamo avuto il cambio di Governo.

Il 29 dicembre 2014, 2 giorni prima della scadenza prevista per l’emanazione del bando, al MIUR viene illustrato un nuovo schema di Regolamento, sulla base del quale la Scuola Nazionale dell’Amministrazione dovrà emanare il bando. Viene puntualizzato che, avendo attivato la procedura entro il 31 dicembre 2014, si intendono rispettati i termini previsti dal Dl 104/13 e dal Dl 58/14! Molte sono le novità rispetto allo schema illustrato il 29 settembre 2014; viene comunque assicurato che nel giro di poche settimane sarà pubblicato il DPCM.

Da quel momento cala il silenzio sul concorso; l’unica novità è costituita dal decreto milleproroghe che sposta la scadenza dell’emanazione del bando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015.

Il 30 marzo 2015, alla vigilia della data prevista per l’emanazione del bando, il MIUR convoca le Organizzazioni Sindacali per dare una informativa sul concorso caratterizzata da assoluta reticenza: niente su eventuali novità, nessuna garanzia sui tempi di emanazione del bando. Il Governo, impegnato ad approvare nel più breve tempo la legge sulla buona scuola, non si occupa più del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, nonostante siano più di mille i posti vacanti e destinati a crescere per effetto dei pensionamenti. Anche perché forse il Governo ha in mente di risolvere il problema ricorrendo a nomine “regie” di docenti cui affidare la direzione delle scuole. Nel comma 202 della Legge 107/15 si prevede l’assegnazione di 1 milione di euro alla SNA per le procedure concorsuali.

Dopo un anno di silenzio (l’ultimo schema relativo alle modalità ed alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici risale al 29 dicembre 2014), torna sull’argomento la legge di stabilità 2016, in via di pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, che con i commi 217 e 218 modifica parte dell’art.17 del Dl 104/13 e l’art. 29 del D.Lgs.165/01. La modifica sostanziale riguarda il ritorno dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione al MIUR della regia del concorso nazionale e dei relativi fondi necessari allo svolgimento delle procedure concorsuali. Questo dimostra chiaramente che la Scuola nazionale non aveva né la capacità, né la competenza né le risorse umane - e forse neanche la volontà - per gestire un concorso che nella prima tornata vedrà migliaia di partecipanti.

Per il resto è confermato quanto previsto dall’art. 17 del Dl 104/13: requisiti per partecipare, prova preselettiva, una o più prove scritte, prova orale, svolgimento del corso-concorso in giorni ed orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti con eventuale riduzione del loro carico didattico, spese di viaggio e alloggio a carico dei partecipanti. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione saranno definite con decreto del MIUR e non più con DPCM. Le risorse che erano nella disponibilità della SNA per il reclutamento e la formazione iniziale  passano nei capitoli dello stato di previsione del MIUR. 

Preoccupa che non sia stabilita alcuna data per l’emanazione del bando e per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

 Il Governo Letta, con il Dl 104/13, aveva dettato le linee ed i tempi per l’emanazione del nuovo bando; nei due anni successivi  il Governo Renzi  non è stato capace di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 17 del Dl 104/13. 

Intanto, in barba alla tanto sbandierata importanza del dirigente scolastico per la qualità della scuola, si continua ad andare avanti con un numero insopportabile di scuole affidate ad un reggente: quasi 1.200 quest’anno e, senza concorso e nuove assunzioni, quasi 2.000 nel prossimo anno scolastico.

Non servono riforme epocali, si facciano i concorsi e in fretta, si assicuri alle scuole quello che è necessario per funzionare, a cominciare dalle figure uniche: dirigenti e direttori dei servizi.

 

venerdì 10 luglio 2015

Riforma scuola - Ruolo del Dirigente Scolastico nei commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85





 

 

79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/ 2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso di-verse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e per-corsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

 

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta forma-tiva. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.

 

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

 

82. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più pro-poste di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

 

83. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.

Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

84. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

 

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.