Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
NOTA MIUR 02.08.2017, PROT. N. 34815
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di
formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
In riscontro ai numerosi quesiti
pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche con riferimento al reclutamento del
personale "esperto" per lo svolgimento di attività di formazione, si
ritiene opportuno fornire chiarimenti relativi all'iter da seguire per il
conferimento degli incarichi, nonché ad aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente.
A. Iter procedimentale
per il conferimento degli incarichi
L'Istituzione Scolastica che intenda
conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal
FSE nell'ambito del PON deve espletare procedure di individuazione e/o
reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità,
parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività
dell'azione amministrativa.
In particolare, la selezione deve
avvenire con le seguenti modalità:
1. Verifica
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno
Preliminarmente, l'Istituzione
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.
Al riguardo, si evidenzia che occorre
svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne
all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere
all'incarico (1). A titolo esemplificativo, l'Istituzione Scolastica può
svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito
avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri
specifici e predeterminati di selezione.
L'Istituzione Scolastica procederà,
pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i
curricula (2).
Qualora sia presente o disponibile nel
corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a
quella richiesta, l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della
graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita
lettera di incarico.
Tale professionalità è documentabile sia
perché "il prestatore di lavoro" è "adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento" (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103
C.C.) sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare
l'effettivo possesso delle competenze professionali
necessarie per lo specifico percorso formativo.
2. Reperimento di
personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di
lavoro autonomo
Qualora sia accertata l'impossibilità di
disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere
all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007
o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2.1 Ricorso a
collaborazioni plurime
In particolare, con riferimento
all'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica richiedente
potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre
Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad
un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche
della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che
informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrebbe
inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al
fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio
presso tali Istituzioni.
Qualora presso altra Istituzione
Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile
instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di
incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di
appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non
interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono
particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.
2.2 Affidamento di
contratti di lavoro autonomo
In alternativa al ricorso alle
collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
Il ricorso a tale modalità di
affidamento deve essere previamente disciplinato dall'Istituzione Scolastica
mediante adozione di un proprio regolamento che -ai sensi dell'art. 40 del D.I
1 febbraio 2001, n. 44 -descriva le procedure e i criteri oggettivi e
predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a
prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi
il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e
all'impegno professionale richiesto.
Tale procedura, in ogni caso, può essere
espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, altresì,
essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet
dell'Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni
normative, nonché degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza e nella
prassi (ad es. sentenze, circolari, deliberazioni della Corte dei Conti).
A tali procedure possono partecipare
professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti
appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, nonché docenti appartenenti
all'Istituzione Scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste
per lo specifico contenuto del percorso previsto.
All'esito dell'espletamento di tale
procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un
contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Qualora l'esperto individuato sia un
dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto
dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi")
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui
risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla
normativa vigente.
Con riferimento alla tipologia di
contratti da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5 bis dell'art.
7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il
divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018 (3), di
stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.
B. Aspetti fiscali,
previdenziali e assistenziali
Il conferimento di incarichi a docenti
interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre
Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti
interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive
all'orario d'obbligo.
Viceversa, i compensi erogati agli
esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella
normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta
d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS,
qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro,
come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30
settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).
C. Ulteriori modalità
Oltre alle disposizioni sopra
richiamate, si fa presente che nell'attuazione dei progetti finanziati con il
Fondo Sociale Europeo possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura
dell'Autorità di Gestione finalizzate a garantire l'efficacia e la qualità
degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In
particolare sono definite disposizioni specifiche nei casi in cui le
istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgono una funzione per la
formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di
diverse scuole e categorie di personale. In tal caso, al fine di garantire
esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede
direttamente l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca
del personale interno (cfr. Avviso 6076 del 04/04/2016).
Si conferma, altresì, la possibilità di
affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua
complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della
materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) ricorrendo ad una procedura negoziale
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie
Generale n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10).
In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto
per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese
strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità
dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo
contabili e gestionali in quanto beneficiaria rimane l'istituzione scolastica
titolare del progetto.
Si ritiene opportuno precisare, infine,
che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a
tutti gli esperti/tutor utilizzati sia interni che esterni.
Si invitano gli Uffici Scolastici
Regionali a dare la massima diffusione alla presente nota di chiarimenti.
(1) Si veda, ex multis,
C. Conti Molise Sez. contr., Delib., 28 febbraio 2017, n. 67.
(2) Dipartimento della Funzione
Pubblica, Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006.
(3) Si veda quanto previsto dall'art.
22, comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige.
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