Fino a 10 giorni sarà sempre il dirigente ad effettuare le sostituzioni dei docenti assenti con personale dell'organico dell'autonomia che, se impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 comma 85 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
giovedì 9 luglio 2015
Riforma Scuola - SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI
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