Riepiloghiamo di seguito le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il personale docente che per il personale ATA della scuola statale.
Indice (cliccabile)
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Supplenze docenti fino a 10 giorni nella
scuola primaria e
dell'infanzia
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Altre tipologie di supplenza
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Sanzioni previste per mancata
accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle
supplenze - Docenti
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Sanzioni previste per mancata
accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle
supplenze - ATA
Supplenze docenti fino a 10 giorni nella
scuola primaria e dell'infanzia
Per questa
tipologia di supplenza sono convocati solo gli aspiranti che hanno espresso, nella domanda, la loro volontà di ottenere tale tipologia di supplenza.
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Le scuole, una volta individuati gli interessati attraverso il sistema informativo, interpellano gli aspiranti durante la fascia
oraria di reperibilità che va dalle
ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare
e/o fisso. La mancata
risposta è considerata rinuncia e
comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.
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In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno
abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00,
possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate
in sospeso nella fase precedente (in quanto
non è avvenuto un contatto diretto
con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante
disponibile.
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Non si considera rinunciatario chi ha già ricevuta e accettata un'altra proposta
o non è già occupato anche ad orario ridotto.
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Il raggiungimento della
sede deve avvenire in tempi rapidi.
Le scuole possono anche utilizzare direttamente il sistema "Vivifacile" anche per questa tipologia di supplenze, rispettando la medesima fascia di reperibilità (7,30-9,00).
Altre tipologie di supplenza (Docenti e ATA)
A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema
di gestione delle
convocazioni.
Il sistema prevede che all'aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il sistema informativo sia
inviato:
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un messaggio di posta elettronica con
avviso di ricevimento,
all'indirizzo indicato nella domanda
(posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti
i dettagli della supplenza.
(precedentemente era previsto anche
un avviso via SMS, attualmente non più attivo).
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
· i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
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il termine
(giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione
o pervenire il riscontro
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le indicazioni di tutti i recapiti idonei a
poter contattare la scuola da parte degli
aspiranti
·
nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
-
l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati
-
la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti
gli aspiranti che avevano
riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza
possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione
Per le supplenze
pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve
essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto
al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata
assunzione in servizio e
abbandono delle supplenze – Docenti (DM 131/07 art. 8)
· Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
· Le sanzioni non si applicano per "giustificati motivi suffragati da idonea documentazione" (Art. 8 comma 4)
· Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)
· Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
· Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
· dalle graduatorie ad esaurimento: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d'istituto
· per le supplenze fino a 10 giorni: si viene cancellati, dallo specifico elenco per le supplenze fino a 10 giorni di quella scuola
· per le altre supplenze da graduatorie d'istituto:
- alla prima rinuncia non sono previste sanzioni
- alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l'ultimo aspirante) per quell'insegnamento
Mancata
presa di servizio
dopo aver accettato una nomina:
· dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate
· dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate
Abbandono di una supplenza:
· dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto
· dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate.
Sanzioni previste
per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA (DM 430/00 art.
7)
· Le sanzioni non si applicano per " giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato " (Art. 7 comma 5)
· Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)
· Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
· Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).
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L'accettazione
di una supplenza annuale o fino al termine delle
attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo
sempre di durata
annuale o fino al termine
delle attività didattiche.(Nota 1878 del 30 agosto 2013)
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In caso di supplenza attribuita su spezzone orario,
è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo.
Qualora non fosse possibile
completare l'orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone
per il posto intero, purché al momento
della convocazione per lo spezzone
non vi fosse disponibilità di posti interi.
(Nota 1878
del 30 agosto 2013)
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
· dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
· per le supplenze da graduatorie d'istituto:
- non sono previste sanzioni
Mancata
presa di servizio
dopo aver accettato una nomina:
· dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
· dalle graduatorie d'istituto: non sono previste sanzioni
Abbandono di una supplenza:
· dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
· dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
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