Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 Terza fascia d’istituto del personale ATA: La normativa, i modelli e gli approfondimenti per presentare domanda di supplenza nella scuola statale.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI
Addetti Aziende Agrarie
AVVERTENZE
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio
militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle
dipendenze delle amministrazioni
statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni
statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione
dell'obbligo di leva.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli
affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei
corrispondenti servizi prestati nel territorio
nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale
non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui
al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
D)
I titoli che sono
oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella
non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente
previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la
possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai
quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
E) Nei confronti di coloro che siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato
regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui
al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma
di scuola media.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non
statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole
parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione
secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute, il
punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non
costituisce requisito di accesso.
G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di
punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre
decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale,
tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene
eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di
5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166
va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda
cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).
H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per
qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli.
I)
La preferenza Q
va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno,
prestato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indipendente mente dall'attestazione del
lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.
Tabella A4 – Addetti alle aziende agrarie
1 |
Titolo
di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora
espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa
con una qualifica complessiva si
attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono -7; distinto - 8;
ottimo - 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10; d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 (2). (2)
Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso
in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si
considerano come conseguiti con la sufficienza. |
2 |
Diploma di maturità (2) punti
3 (2) Sono
valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. |
3 |
Idoneità
in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di addetto
alle aziende agrarie. Il punteggio viene attribuito una sola volta anche
in caso di idoneità in più concorsi: punti
2 |
4 |
Certificazioni
informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): vedi Tabella altri profili (escluso assistenti amministrativi e
assistenti tecnici) |
5 |
5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle
aziende agrarie in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b)
scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
istituzioni scolastiche e culturali it liane all'estero; nelle istituzioni
convittuali. (1)(5) (7), per ogni anno: punti 6 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico) punti 0,50 5.2) Per il medesimo servizio prestato in: a)
scuole
dell'infanzia non statali autorizzate; b)
scuole
primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non
statali pareggiate, legalmente
riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto
alla metà. (1) Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello
relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è
esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono
valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente
o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio
militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono
altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con
pronuncia definitiva favorevole. (5) Il
servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o
determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre
1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli
Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle
presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli. (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano
prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del
punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo
a valutazioni differenziate, il punteggio |
|
complessivo attribuibile per
quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per
il servizio computato nella maniera
più favorevole. |
6 |
Altro
servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8) per ogni anno: punti 1,80 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti
1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,15 Nel
caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al
punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà. (1)
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello
relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è
esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono
valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente
o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio
militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono
altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con
pronuncia definitiva favorevole. (5) Il
servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o
determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre
1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo
profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio
per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato
o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi
delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i
valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli. (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano
prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del
punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo
a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per
quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per
il servizio computato nella maniera più favorevole. (8) I servizi prestati come modello vivente sono
valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche
se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. |
7 |
Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti
locali e nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione
tecnica (1) (5): per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05 (1)
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello
relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è
esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono
valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente
o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio
militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono
altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con
pronuncia definitiva favorevole. (5) Il
servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o
determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre
1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli
Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle
presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli. |
Tabella di valutazione titoli informatici per tutti i profili (escluso gli assistenti amministrativi e
gli assistenti tecnici) (si valuta un solo
titolo):
ECDL Livello Core |
0,25 |
ECDL Livello Advanced |
0,28 |
ECDL Livello Specialised |
0,30 |
NUOVA ECDL Livello Base |
0,25 |
NUOVA ECDL Livello Advanced |
0,28 |
NUOVA ECDL Livello Specialised e
professional |
0,30 |
MICROSOFT Livello MCAD o
equivalente |
0,25 |
MICROSOFT Livello MCSD o
equivalente |
0,28 |
MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente |
0,30 |
EUCIP (European Cerification of
Informatics Professionals) |
0,30 |
IC3 |
0,30 |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) |
0,30 |
CISCO (Cisco System) |
0,30 |
PEKIT |
0,30 |
EIPASS |
0,30 |
EIRSAF Full |
0,30 |
EIRSAF Four |
0,25 |
EIRSAF Green |
0.25 |
N.B. Qualora nel 2014 sia già stato valutato un titolo informatico, il punteggio assegnato sarà ricalcolato dalla scuola capofila in base all’attuale tabella in quanto si tratta di un completo rifacimento delle graduatorie e quindi per tutti si applicano le nuove tabelle. Nella sezione D a pagina 6 del modello D2 è infatti obbligatorio dichiarare il titolo eventualmente già valutato.
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