mercoledì 18 ottobre 2017

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI Addetti Aziende Agrarie










Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 Terza fascia d’istituto del personale ATA: La normativa, i modelli e gli approfondimenti per presentare domanda di supplenza nella scuola statale.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI

Addetti Aziende Agrarie

AVVERTENZE

 

A)    Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

 

B)    Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

 

C)    Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

 

D)    I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

 

E)    Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

 

F)    Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

 

G)    Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

 

H)    Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

 

I)    La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indipendente mente dall'attestazione del lodevole servizio.

 

L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.


Tabella A4 – Addetti alle aziende agrarie

 

1

Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

a)      media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b)      ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono -7; distinto - 8; ottimo - 9;

c)       per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d)      qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

2

Diploma di maturità (2) punti 3

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.

3

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di addetto alle aziende agrarie.

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi:

punti 2

4

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): vedi Tabella altri profili (escluso assistenti amministrativi e assistenti tecnici)

5

5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:

a)    scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b)    scuole primarie statali;

c)    scuole di istruzione secondaria o artistica statali; istituzioni scolastiche e culturali it liane all'estero; nelle istituzioni convittuali. (1)(5) (7),

per ogni anno: punti 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a)    scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b)    scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c)    scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d)    scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.

 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio


 

 

complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il

servizio computato nella maniera più favorevole.

6

Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)

per ogni anno: punti 1,80

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,15

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà.

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel

medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai

sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

7

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5):

per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.


Tabella di valutazione titoli informatici per tutti i profili (escluso gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici) (si valuta un solo titolo):

 

ECDL Livello Core

0,25

ECDL Livello Advanced

0,28

ECDL Livello Specialised

0,30

NUOVA ECDL Livello Base

0,25

NUOVA ECDL Livello Advanced

0,28

NUOVA ECDL Livello Specialised e professional

0,30

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente

0,25

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente

0,28

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente

0,30

EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals)

0,30

IC3

0,30

MOUS (Microsoft Office User Specialist)

0,30

CISCO (Cisco System)

0,30

PEKIT

0,30

EIPASS

0,30

EIRSAF Full

0,30

EIRSAF Four

0,25

EIRSAF Green

0.25

 

N.B. Qualora nel 2014 sia già stato valutato un titolo informatico, il punteggio assegnato sarà ricalcolato dalla scuola capofila in base all’attuale tabella in quanto si tratta di un completo rifacimento delle graduatorie e quindi per tutti si applicano le nuove tabelle. Nella sezione D a pagina 6 del modello D2 è infatti obbligatorio dichiarare il titolo eventualmente già valutato.

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