1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto
alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per
tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
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