Sinergie di Scuola – 17/03/2017 – Trasparenza:
obblighi di pubblicazione per Consiglio d’Istituto e Dirigenti scolastici
“In considerazione delle particolarità
delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio
corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA
2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli
obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art.
3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione
hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le
ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le
distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co.
2, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione,
per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si
intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla
lettera f)“.
Questo è quanto si legge nella Determinazione ANAC n. 241
dell’08/03/2017 (Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art.
13 del d.lgs. 97/2016″).
Nell’allegato 1 viene indicato che nelle
scuole i titolari di incarico di amministrazione sono i membri del Consiglio
di Istituto, mentre il titolare di incarico dirigenziale è il Dirigente
scolastico. Per queste figure è obbligatorio dunque pubblicare:
·
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata
dell’incarico o del mandato elettivo;
·
b) il curriculum;
·
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
·
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
·
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e l’indicazione dei compensi spettanti.
Non è invece necessario pubblicare:
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2,
della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di
cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data
evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera
concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Alla determinazione sono allegati i
seguenti modelli:
http://www.sinergiediscuola.it/
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