Legge 104/92 - Permessi cumulabili
quando si assistono più disabili
Art. 6 Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Il cumulo di più permessi in capo allo stesso
lavoratore è ammissibile, quindi, solo a
condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un
affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o
il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i
65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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