22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realta' associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
sabato 2 gennaio 2016
Legge 107 comma 22 - Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive nei periodi di sospensione dell'attività didattica
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