Vietate solo le supplenze temporanee, nei casi di
mancata nomina o di rinvio dell'assunzione le supplenze sono fino la 31/08 o al
30/06.
30/11/2015
Martedì 1
dicembre 2015 è la
scadenza fissata in tutte le regioni per la stipula dei contratti e
l'assunzione in servizio dei docenti assunti a tempo indeterminato nella fase
c) del piano straordinario.
Le accettazioni della proposta di assunzione sul
potenziamento sono state 47.475. Rispetto ai 55.258 previsti risultano non
coperti 7.783 posti che si aggiungono ai 7.678 non assegnati in fase b) e
che saranno destinati, insieme ai posti derivanti dai pensionamenti, alle
assunzioni del 2016/2017.
Circa il 30%
dei docenti assunti, pur avendo accettato la proposta di assunzione, ha rinviato
la presa di servizio o perché impegnati in supplenza annuale o al 30/06 o
perché hanno chiesto ed ottenuto il differimento.
Ci sono,
quindi, circa 20.000 posti di potenziamento non coperti sui quali è
necessario procedere alle nomine dei supplenti per garantire la realizzazione
dei progetti attivati e la funzionalità delle scuole.
In assenza
di indicazioni nazionali, che abbiamo nuovamente sollecitato, facciamo
riferimento alla nota pubblicata dall'USR del Lazio
che rispecchia quasi completamente quanto previsto dalla Legge 107/15.
La legge
proibisce esplicitamente le supplenze brevi e temporanee sui posti
dell'organico potenziato, ma non fa alcuna menzione delle supplenze annuali o
fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto su
tutti posti del potenziamento non coperti è possibile effettuare le supplenze:
saranno, per ora, tutte fino al termine dell'attività didattica (30/06). Una
volta assegnate tutte le sedi, anche a chi ha rinviato l'assunzione in
servizio, per i posti non coperti da alcun titolare le supplenze saranno
prorogate fino al 31/08.
Trattandosi
di supplenze fino al termine dell'attività didattica devono essere
conferite utilizzando le graduatorie ad esaurimento e pertanto i posti
da coprire vanno comunicati all'ambito territoriale per l'attivazione delle
procedure di convocazione. Nel caso di insegnamenti per i quali già a inizio d'anno
le Graduatorie ad esaurimento sono risultate esaurite la competenza è
direttamente del dirigente scolastico che utilizzerà le graduatorie d'istituto
a partire dalla prima fascia.
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