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Sinergie di Scuola – 15/10/2015 – Bocciatura illegittima se manca il
Piano Didattico Personalizzato
Con una recente sentenza del Tar per la Puglia, sezione di Bari (n. 1266 del 24/09/2015), i Giudici hanno accolto il ricorso
dei genitori di un
a minore non ammessa alla classe successiva, nonostante la diagnosi di
deficit di attenzione e iperattività.
Nel dettaglio, una studentessa non era stata ammessa alla seconda classe di un
liceo artistico, non tenendo conto del disturbo evolutivo cui la ragazza era
soggetta.
Con precedente ordinanza, lo stesso Tar aveva rilevato che “la minore non
necessitava di sostegno, come attestato dall’Asl e segnalato dalla famiglia,
bensì di un piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso
scolastico al disturbo evolutivo da cui è affetta”. Il Consiglio di Stato,
adito in sede di appello cautelare, ha successivamente confermato le suddette
considerazioni e condividendo le argomentazioni svolte dal giudice “con
particolare riguardo alla mancata attivazione del piano didattico
personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo
evolutivo da cui è stata ritenuta affetta la minore in questione”.
“Il gravame – scrive il Tar – è incentrato sulla violazione del
diritto del minore affetto da deficit di attenzione e da iperattività a fruire
di un percorso individualizzato e personalizzato, in considerazione del quadro
normativo di riferimento in subiecta materia.
La scuola ha potuto disporre della diagnosi di uno specialista e di
quella di una struttura pubblica (l’ASL di Bari), risalenti -rispettivamente-
al 2005 e al 2009; ciononostante, non ha ritenuto di attivare tempestivamente
le misure compensative previste dalla legge privando la minore del doveroso
supporto (l’art. 5 della legge n. 170/2010 come interpretato nelle successive
circolari ministeriali del 27.12.2012 e del 6.3.2013)”.
Per tali ragioni, il Tar per la Puglia, ha accolto il ricorso e ha annullato
gli atti impugnati, confermando l’ammissione della minore alla classe superiore.
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