Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali Uff. IV
Roma, 22/4/2014
Oggetto: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni" - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Con circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata
alla Corte dei Conti il 19 marzo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
fornito indirizzi applicativi sull’art. 55 septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 4,
comma 16 bis, del decreto legge 101 del 31/8/2013, per quanto attiene alle
assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
dei pubblici dipendenti.
Si trasmette pertanto la circolare in argomento, sottolineando in particolare
quanto segue:
1.
per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per
malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali
(art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi
(permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di
cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In
assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, si ritiene che,
nell’ipotesi in cui l’assenza si verifichi prima dell’entrata in
servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà
effettuarsi riferendosi all’orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio,
fermo restando il principio di flessibilità in entrata.
2.
La giustificazione dell’assenza, nelle ipotesi in cui sia necessaria per
poter usufruire dell’istituto richiesto (ad es. permessi per documentati
motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal
personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la
prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica,
cpv. 3 e 4). In alternativa, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47
e 38 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare ed
allegato alla presente.
3.
Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del
dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione
dell’assenza per malattia. In tali casi, il medico (individuato ai sensi
dell’art. 55 septies, comma 1, del d.lgs 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di
malattia, comunicandola all’amministrazione secondo le consuete modalità (cfr.
Circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI 2010). In assenza di
ulteriori specifiche indicazioni sulla circolare, si ritiene che la situazione
di “concomitanza” possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti
diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto
ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità
lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel
periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico). La circolare
prevede invece espressamente le ipotesi in cui, a causa delle patologie
sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi
periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a fini di
semplificazione, per poter usufruire dell’assenza per malattia si ritiene
sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, redatta in forma
cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal
medico. Tale certificazione, da presentare prima dell’inizio delle terapie,
dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di
presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie per ciascuna
giornata. In tali casi, l’attestazione di presenza – redatta secondo le
modalità di cui al punto 2 – dovrà contenere anche l’indicazione che la
prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia
prescritto dal medico curante.
Eventuali ulteriori chiarimenti
interpretativi potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficio4dgru@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
f.to Il Capo
Dipartimento
Dott.ssa Sabrina BONO
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