La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la
proposta d’assunzione
Accettare
una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto 2016 permette di terminare
l'anno in quella sede: anche qualora la proposta d’assunzione del Miur sia giunta qualche giorno prima.
L’importante
conferma – riguardante la fase B) del piano straordinario di assunzioni della
riforma - è giunta dal ministero dell’Istruzione attraverso una risposta ai
quesiti posti dal nostro lettore Arturo Frasca, il quale ci ha prontamente
chiesto di divulgare la “graditissima risposta” giunta appunto dal dicastero di
Viale Trastevere.
ESEMPIO
PRATICO:
Supponiamo che il giorno 1° settembre arrivi la proposta di immissione in ruolo
a Milano. Avrei 10 giorni per accettare, quindi entro il giorno 11. Nel
frattempo, il giorno 7 settembre mi arriva la proposta di un incarico annuale
fino al 30 giugno 2015, nella mia città. Ovviamente, preferirei optare per
questa seconda possibilità.
QUESITI
POSTI AL MIUR:
1. Posso
accettare l'incarico di supplenza annuale? O no, visto che la proposta di
immissione in ruolo è precedente?
2. Nel caso
sia possibile accettare l'incarico annuale, devo comunque comunicare
l'accettazione della sede di immissione in ruolo, presso cui prenderei servizio
il prossimo anno?
3.
L'incarico annuale mi conterebbe come anno di prova?
RISPOSTA DEL
MIUR:
1) Nell'ipotesi da lei formulata, lei può prendere la supplenza del
giorno 7 e SUCCESSIVAMENTE accettare la proposta di assunzione a tempo
indeterminato arrivata giorno 1 (ovviamente entro il termine dei 10 giorni
previsti per accettare) pertanto lei potrà prendere il ruolo ma terminare
l'anno sulla sede di supplenza.
Abbiamo
stabilito il termine per conferire le supplenze entro il giorno 8 sia per dare
alle scuole i 32.000 supplenti di organico di fatto prima dell'inizio della
scuola (e non a ottobre come accaduto in passato), sia per favorire le
situazioni da lei prospettate. Le modalità di comunicazione alla sede a tempo
indeterminato circa la supplenza ottenuta saranno oggetto di istruzioni
operative di prossima diffusione (punto 2 delle sue domande).
3) circa il
valore dell'anno di prova, rimane valido quanto stabilito in passato, quindi
possibile purché su stesso tipo di posto e classe di concorso, 180 giorni di
effettivo servizio di cui 120 di attività didattica.
In
conclusione, tutti i docenti attualmente precari che nei primi giorni di
settembre riceveranno dal Miur via e-mail la proposta
di assunzione a tempo indeterminato (tramite posta certificata, corrispondente
ad una vera a propria convocazione), possono comunque sperare di posticipare la
presa di servizio di un anno. Come da noi evidenziato qualche giorno fa
attraverso un articolo, se sottoscriveranno una supplenza annuale (come
previsto dalla direzione generale del Miur entro l’8
settembre 2015) potranno infatti svolgere l’anno scolastico 2015/16 nella
provincia dove sono attualmente collocati nelle GaE o
nelle graduatorie di merito.
L’a.s. varrà anche come anno di prova, sempre che la
disciplina d’insegnamento sia la medesima o “affine” (pure su sostegno), e
potranno anche presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo
(2016/17) per tentare di essere immediatamente trasferiti nella propria
provincia. A breve, in ogni caso, il Miur fornirà
ulteriori adeguate informazioni.
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