(fonte INPS)
La
ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni
assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante
trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo
scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi
superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria,
volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due
diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già
stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel
fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai
requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979
n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45
- La ricongiunzione nel Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979
L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. - La ricongiunzione in Fondi
diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge
n.29/1979
Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: - nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti
- in forme obbligatorie di
previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione
generale obbligatoria predetta
- nelle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi gestite dall’Inps
può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto
e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà
di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della
domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale
possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa.
Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi
requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.
- La ricongiunzione ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n.45
E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa. - Modifiche apportate
all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122
Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia alla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito www.inps.it.
La domanda di ricongiunzione
La domanda
di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto,
Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere
i diversi periodi.
La facoltà
di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata
una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
- dopo almeno dieci anni dalla
prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
- al momento del pensionamento e
solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente
ricongiunzione;
Quanto si paga
A seguito
delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle
domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere
viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi
ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da
pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della
domanda di ricongiunzione.
Nel
provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate
le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per
effettuare il versamento.
Come si paga
Il pagamento
si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il
provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso
qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici
postali, pagando la commissione postale vigente.
E’ possibile
stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:
www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e
rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice
PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo
codice fiscale) oppure richiederli al contact center
al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a
pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, che provvederà
all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta
elettronica.
Si ricorda
infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice
fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
- rivolgendosi ai soggetti
aderenti al circuito “Reti Amiche”:
- le tabaccherie che aderiscono
al circuito Reti Amiche;
- gli sportelli bancari di
Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i
correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
- tramite il sito Internet
Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
- On line sul sito Internet
www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e
rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
- Tramite il contact
center (con carta di credito) al numero 803164 gratuito da rete fissa o al
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio
gestore telefonico.
La banca
affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA,
invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del
prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento
all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di
pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto
bancario o postale.
E’
sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID
contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di
rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto
legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci
comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera
di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio
sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo
quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza ,
in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa
della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare
ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di
pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto
provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di
una attestazione utile ai fini fiscali.
L’addebito
automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento,
mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà
provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di
pagamento.
Quando si paga
Il pagamento
può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro 60
giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale (la rateazione
non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento
di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
- Pagamento rateale
In caso di versamento rateale: - l'importo dell'onere da
ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al
tasso vigente
- l'importo dell'onere deve
essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non
inferiore a euro 27,00
- le prime tre rate devono
essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di
accoglimento della domanda di ricongiunzione
- Attenzione
- Il mancato versamento
dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato
come rinuncia alla ricongiunzione.
- Il mancato pagamento di due
rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta
l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto
versato.
- Se nel corso del pagamento
rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli
uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione
medesima.
- L’interruzione del pagamento
rateale dell’onere
comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso
di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo
dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.
Nessun commento:
Posta un commento