
Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei giorni di permesso Legge 104/92. Mentre INPS la prevede espressamente nelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche
regolamentarla.
I tre giorni di permesso legge 104/92, fruibili sia
dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza,
possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità, però, non è prevista per Legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori.
Aziende private
Inizialmente l'inps consentiva di suddividere i tre giorni di
permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate,
prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro
giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996). In seguito ad
indicazioni ministeriali ha previsto la possibilità di frazionare in ore
i tre giorni di permesso nel limite di 18 ore (Messaggio INPS n. 15995/2007).
Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della
frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo
del numero massimo di ore fruibili nel mese.
A tale proposito INPS ribadisce che il limite orario mensile opera solo se i
permessi vengono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e
non in giornate intere.
Il massimale di diciotto ore si applica
esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali
articolato in 6 giorni lavorativi.
Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso INPS
indica un
algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei
lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:
orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali
per 3 = ore mensili fruibili.
Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40
ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24
Per i lavoratori con orario normale di lavoro
determinato dai CCNL su base plurisettimanale l'algoritmo da applicare è
il seguente:
orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi
settimanali per 3 = ore mensili fruibili.
Pubblica amministrazione
La frazionabilità dei tre giorni di permesso nel limite di 18 ore
mensili è prevista dalla Circolare INPDAP n. 34 del 10 luglio 2000 che,
al punto 4.2 dice "..I
medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame,
al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La
fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa,
non da diritto al godimento del residuo nel mese successivo".
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.
13/2010, a proposito del frazionamento in ore dei permessi giornalieri rinvia
alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e 2.3
dove si ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi
solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa
possibilità sia prevista dal contratto di lavoro. In tali casi, si legge
nella circolare, è data facoltà al dipendente di scegliere se
fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a
seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente
dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo
nel caso di fruizione frazionata.
Le ore di permesso frazionate possono essere ripartire
nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione
anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le
previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei
permessi di tre giorni). (D.F.P. 8/2008 punto 2.2)
Nella circolare si chiarisce inoltre che, la possibilità di frazionare i
tre giorni di permesso, non incide sulla possibilità, alternativa per il dipendente con disabilità grave, di fruire delle due ore di permesso al
giorno per ciascun giorno di lavoro effettuato, che, come detto, sono accordate direttamente dalla
legge e quindi restano salve.
Normativa di riferimento
·
Legge
5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge -
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
·
Circolare
INPS 31 ottobre 1996, n. 211 - Oggetto:Legge n.
104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone
handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.
·
Messaggio
INPS 18 giugno 2007, n. 15995 -
Oggetto:frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della
legge 104/92 - modifica criteri -
·
Messaggio
INPS 28 giugno 2007, n. 16866
- Oggetto: frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della
legge n.104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.
·
Circolare
INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34 - Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina
di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20
della Legge n. 53 del 8/3/2000.
·
Circolare
Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8 - "Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in
legge n. 133 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria" - art. 71 - assenze dal servizio
dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti."
·
Circolare
Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 - "Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati
informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica legge 4 novembre
2010, n. 183, art. 24".
Nessun commento:
Posta un commento