lunedì 29 aprile 2019

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE)










Termini per la presentazione delle domande:	
Dal 26 aprile alle ore 14.00 del 16 maggio 2019

Scheda FLC CGIL

Con la nota 19436/19 è stato pubblicato il 24 aprile il decreto 374/19

(con relativi allegati e modello 1 ) sull’aggiornamento delle graduatorie

ad esaurimento, con poche ma importanti novità rispetto agli anni passati.

Chi deve presentare la domanda

Tutti coloro che sono già inseriti in graduatoria (anche con riserva) devono presentare la domanda anche al solo fine di confermare l’iscrizione e l’eventuale inserimento con riserva (chi non presenta la domanda sarà depennato). Possono chiedere di essere reinseriti i docenti precedentemente cancellati dalle GAE perché non avevano presentato domanda di conferma/aggiornamento

Non possono presentare la domanda i docenti assunti in ruolo, sebbene con clausola risolutiva apposta sul contratto per effetto di una vertenza in atto e i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli rispetto all’inserimento nelle GAE.

Cosa può fare chi è già incluso

aggiornare il proprio punteggio

confermare la propria iscrizione (anche con

riserva);

trasferirsi da una ad un’altra provincia;

sciogliere la riserva (per chi abbia conseguito il

titolo di accesso entro i termini della

presentazione della domanda e fosse già

inserito con riserva).

A chi si presenta la domanda e come

Le domande si presentano con modalità web attraverso le istanze on-line del MIUR.

Solo la documentazione non autocertificabile (titoli di preferenza relativi alla Legge 104/92 e titoli di riserva ai sensi della Legge 68/99) va presentata alla sede territoriale - USR della provincia in cui si è già inseriti o si intende trasferirsi. Direttamente o per Raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale).


Quando si presenta la domanda per l'inclusione nella prima fascia delle graduatorie d'istituto

La domanda per le graduatorie d’istituto sarà presentata successivamente on-line (dal 15 al 29 luglio).

Le scuole prescelte potranno appartenere anche ad una provincia diversa da quelle prescelte per le graduatorie provinciali.

Nelle graduatorie d’istituto si è inclusi in prima fascia sulla base del punteggio nella graduatoria ad esaurimento.

Coloro che sono inseriti anche in II o III fascia delle graduatorie d’istituto dovranno riconfermare con il modello B le medesime istituzioni scolastiche indicate al momento dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto. Resta fermo comunque il diritto a cambiare provincia per l’inserimento in GAE.

L’aggiornamento del punteggio

Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti dopo il 10/5/2014 (data di scadenza delle domande precedenti).

È possibile chiedere anche la valutazione di titoli precedenti non dichiarati e valutati.

I titoli e i servizi già dichiarati mantengono la loro valutazione. Non è possibile modificare le scelte fatte negli anni precedenti sia rispetto ai 30 punti sia rispetto ai servizi non specifici.

I docenti che chiedono il reinserimento nelle GAE hanno diritto al recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Dovranno dunque dichiarare i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente rispetto alla cancellazione.


Titoli di preferenza e priorità nella scelta della sede (legge 104/92)

Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Quindi il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono. Analogamente, anche coloro che debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge

n.104 del 1992, dovranno compilare l’apposita sezione H4, fermi restando gli adempimenti previsti in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla precedenza. La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono per la prima volta il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

Titoli di riserva (legge 68/99)

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n.

68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasionedella presentazione di precedenti istanze diaggiornamento o di nuova iscrizione. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Rimangono confermati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla riserva. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.


Servizio svolto nelle “Sezioni Primavera”

Per la prima volta nell’ambito delle GAE, sulla base degli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 335/2018, sarà possibile chiedere la valutazione del servizio svolto presso le sezioni primavera, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Servizio militare di leva e servizi sostituivi

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Elenchi prioritari e progetti regionali

Il personale inserito negli elenchi prioritari (DM n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011) ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. 1 – sez. C5).

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

E’ valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. La partecipazione a tali progetti andrà indicata nell’apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia).

Le attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc). sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto (nota 19, punto D primo periodo) allegata al D.M. 131/2007.


Confluenza dei servizi in rapporto nelle nuove classi di concorso (DPR 19/2016 e successive integrazioni e modifiche)

A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle GAE di nuove classi di concorso nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al

D.P.R. n. 19/2016, richiesta.

Elenchi del sostegno

Per gli insegnamentidi scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

Per la scuola secondaria di II grado (ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) le aree disciplinari del sostegno a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate. Pertanto è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio


Valutazione del servizio svolto su posto di sostegno

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Pubblicazione delle graduatorie

Compete alle singole sedi territoriali - USR pubblicare le graduatorie.

I singoli candidati saranno graduati con il punteggio complessivo e in base ai titoli di preferenza o precedenza.

Per il sostegno e per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria saranno pubblicati elenchi distinti.

Reclami e ricorsi

I reclami vanno presentati alla sede territoriale - USR entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

I ricorsi avverso le graduatorie definitive vanno presentati in base alla previsione degli ordinamenti (recente sentenza Corte di Cassazione: giudice ordinario).

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