Formazione delle classi
Il
Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con
riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni
secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta
formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo
delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%,
nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente
abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la
necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze
formative degli alunni disabili.
Scuola dell’infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo
di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i
casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno
essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare
il numero di 29 alunni per sezione.
Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo
di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i
casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno
essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare
il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo
pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del
totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e
nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite
classi con un numero minimo di 10 alunni.
Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un
numero minimo di 18 e un massimo di 27
alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le
diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per
classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero
degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche
possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso
diversi, con un numero massimo di 18 alunni.
Scuola secondaria superiore
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un
numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza
essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e
sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi
del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e
aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con
un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, n. 331, art. 15.
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