La Tecnica della Scuola – 17/05/2017 – Pensioni,
come funziona il riscatto della laurea: domanda, requisiti e pagamenti
Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/
Andrea Carlino Martedì, 16
Maggio 2017
Sul sito dell’INPS, sono state pubblicate una serie di Q&A (domande
e risposte sul tema) riguardando il riscatto della laurea a fini pensionistici.
Il riscatto
del corso di laurea è
un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del
proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato
abbia conseguito il titolo di studio.
La facoltà è esercitabile anche
dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino
essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o
all’estero.
COME
FUNZIONA
I periodi che NON danno
possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso; già coperti da
contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso
il fondo cui è diretta la domanda stessa; ma anche negli altri regimi
previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali
del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.
335).
Si possono invece riscattare i
diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e
superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata
inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione
conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non
inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da
specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3
novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata
triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata
biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi
rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono
essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in
materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e
che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
– diploma accademico di primo
livello;
– diploma accademico di secondo
livello;
– diploma di specializzazione;
– diploma accademico di
formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario
dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
Il riscatto può riguardare
l’intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o
più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da
riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del
relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).
– Studio universitario all’estero
Per i periodi di studio
universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002 n. 148 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e
l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile
1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 – in esecuzione
dell’articolo 5 della predetta legge – disciplina tra, l’altro, il procedimento
per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
L’articolo 170, comma 1, del
testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno
valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi
bilaterali.
In base al punto 1), della
circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero
sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o,
comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per
la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai
quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.
Infatti, le valutazioni
concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei
relativi curricula studiorum sono state rimesse alla
competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita
e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).
Pertanto, i periodi di studio in
questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a
fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1,
lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine
dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri
riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità
accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le
finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa
comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di
studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di
Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la
struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza
espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai
fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati
dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.
Riscatto
di laurea richiesto da soggetti inoccupati
Può essere esercitato dai
soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano
iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. “La facoltà (circolare
11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda,
non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge
8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in
Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529)” si legge sul portale
Inps.
Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari
al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato
per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all’Inps
in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori
Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è
trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
I
REQUISITI
Per riscattare la laurea bisogna:
aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; i periodi per i quali
si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda
stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2,
comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; essere titolari di
contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento
pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2008.
COME FARE
LA DOMANDA
Il cittadino laureato deve
presentare domanda di riscatto online all’Inps attraverso il servizio dedicato.
Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV
inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono
essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e
presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione.
È possibile stampare i bollettini
MAV online attraverso il servizio dedicato o in alternativa richiederli al Contact center al numero 803 164 (gratuito da telefono
fisso) oppure al numero 06 164164 da cellulare. In questo caso, gli operatori
provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o
tramite posta elettronica.
PAGAMENTO
A RATE
È possibile effettuare il
pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi
nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e
compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso
predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro
le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).
Una volta comunicata
l’autorizzazione dell’addebito, l’Inps invierà una lettera di conferma
indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle
scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’Istituto
di previdenza, “si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i
bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando
le scadenze mensili” ricorda l’istituto.
Dalla data di attivazione del
servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di
pagamento successivo all’attivazione stessa. L’addebito automatico potrà essere
revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva
all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere
pagate con le altre modalità di pagamento.
Per le domande presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea
possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la
rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la
facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque
senza applicazione di interessi.
Resta fermo che il pensionato non
potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza
dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente
obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Il mancato pagamento dell’importo
in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come
rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori
adempimenti.
La rinuncia non preclude la
possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e
periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento
alla data della nuova domanda.
Per le rate successive alla
prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non
superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori
versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita
richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la
rideterminazione dell’importo da pagare.
Tutti i pagamenti effettuati per
importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati
verranno convalidati determinando l’accredito del periodo assicurativo
corrispondente all’importo pagato.
Eventuali variazioni di indirizzo
o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’Istituto.
Nessun commento:
Posta un commento