giovedì 8 settembre 2016

Organico dell'Autonomia





Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Organico dell’autonomia prot. n. 2852 del 5-9-2016

Contenuti e commento FLC CGIL

Il 5 settembre il MIUR ha diffuso la nota 2852/16, in cui fornisce indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’organico dell’autonomia; chiarimento necessario in vista dell’apertura dell’anno scolastico, per tentare di superare le criticità emerse in applicazione alla legge 107.

Il MIUR ripropone la finalità “innovativa” dell’istituzione di questo organico complessivo, con l’intento di portare le scuole a valorizzarne tutte le potenzialità, nella realizzazione degli obiettivi prioritari dell’offerta formativa e attraverso gli strumenti dettati dalla legge 107, che è sempre il riferimento normativo principale.

Il contenuto in sintesi

Di seguito alcuni punti rilevanti della nota:

·         non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;

·         tale comunità è guidata dal dirigente scolastico“nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;

·         si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;

·         i docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico;

·         le sostituzioni per assenze brevi sono “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;

·         il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare;

·         tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle“per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica).

Con la premessa che “si è avviato un processo di grande cambiamento”, l’amministrazione punta a ribadire che la prospettiva va nella direzione di “un utilizzo sempre più integrato dell’organico dell’autonomia (…) nell’ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali”.

Il nostro commento

La nota non ha dato risposta alle questioni che, come FLC abbiamo più volte rimarcato e nemmeno, ci sentiamo di dire, ha centrato le finalità che la stessa 107 ha posto in merito all’idea di istituire l’organico dell’autonomia (vedi comma 7).

Permangono le “zone oscure” sulle quali prendiamo atto di non avere avuto riscontro da parte del MIUR: come si concilia, ad esempio, la sostenibilità dei tanti interventi suggeriti nell’ampliamento del piano dell’offerta formativa (apertura pomeridiana delle scuole, laboratori territoriali, potenziamento delle competenze, iniziative di supporto e inclusione, insegnamenti opzionali…) con una adeguata programmazione delle attività che, di fatto, non contempla la possibilità di nomina del supplente?

Quale aspetto concreto può avere l’investimento in nuove esigenze didattiche e progettuali se l’autonomia scolastica rimane vincolata al bisogno di sostituire con le risorse già in campo, ogni breve assenza del docente curricolare?

Per noi si tratta di portare avanti un’operazione di qualità, mentre questi interrogativi scoprono come gli strumenti messi a disposizione non comportino “ulteriori oneri” per implementare un sistema di reale cambiamento.

Riconosciamo che la nota segna alcuni elementi positivi atti a dirimere altrettante questioni che presentavano forti dubbi interpretativi, anche se, nell’insieme appare rispondere più a se stessa e alle ragioni che la determinano.

È apprezzabile, soprattutto, che il MIUR abbia recepito le nostre osservazioni su tre punti in particolare: il richiamo di legge alle competenze degli organi collegiali, il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prerogative sindacali nel quadro dell’utilizzo “autonomo” delle scuole del proprio organico e la separazione, tra le attività programmabili, di quelle che già prevedono appositi finanziamenti, come l’attività alternativa alla religione cattolica.

Sarebbe stato opportuno avere altri interventi dell’amministrazione su questa materia così complessa, trattandosi di integrare parti della legge 107 già in evidente contraddizione tra loro; è nostro impegno, comunque, tornare sull’argomento anche per approfondire cosa di fatto accadrà nella piena attuazione di questi provvedimenti.

 

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