Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Organico dell’autonomia prot. n. 2852 del 5-9-2016
Contenuti e commento FLC CGIL
Il 5 settembre il MIUR ha diffuso la nota 2852/16, in cui fornisce indicazioni orientative
finalizzate alla migliore gestione dell’organico dell’autonomia;
chiarimento necessario in vista dell’apertura dell’anno scolastico, per tentare
di superare le criticità emerse in applicazione alla legge
107.
Il MIUR ripropone la finalità “innovativa” dell’istituzione di questo
organico complessivo, con l’intento di portare le scuole a valorizzarne tutte
le potenzialità, nella realizzazione degli obiettivi prioritari dell’offerta
formativa e attraverso gli strumenti dettati dalla legge 107, che è sempre il
riferimento normativo principale.
Il contenuto in
sintesi
Di seguito alcuni punti rilevanti della nota:
·
non esiste distinzione
contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati
alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
·
tale comunità è guidata dal dirigente
scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi
Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
·
si aprono scenari di “flessibilità” in
cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di
insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari
possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta
formativa”;
·
i docenti di staff (collaboratori,
coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione,
coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di
orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione
scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle
risorse in organico;
·
le sostituzioni per assenze brevi sono “coperte” secondo
una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico
dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte
nell’ambito del potenziamento;
·
il ricorso alla nomina dei supplenti può
essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare;
·
tra le “opportunità da cogliere e le
esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con
gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme
restando quelle“per le quali sono previsti
appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica).
Con la premessa che “si è avviato un processo di grande
cambiamento”, l’amministrazione punta a ribadire
che la prospettiva va nella direzione di “un utilizzo sempre più
integrato dell’organico dell’autonomia (…) nell’ottica della valorizzazione
della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali e delle prerogative sindacali”.
Il nostro commento
La nota non ha dato risposta alle questioni che, come FLC
abbiamo più volte rimarcato e nemmeno, ci sentiamo di dire, ha
centrato le finalità che la stessa 107 ha posto in merito all’idea di
istituire l’organico dell’autonomia (vedi comma 7).
Permangono le “zone oscure” sulle quali prendiamo atto di non avere avuto
riscontro da parte del MIUR: come si concilia, ad esempio, la sostenibilità dei
tanti interventi suggeriti nell’ampliamento del piano dell’offerta formativa
(apertura pomeridiana delle scuole, laboratori territoriali, potenziamento
delle competenze, iniziative di supporto e inclusione, insegnamenti opzionali…)
con una adeguata programmazione delle attività che, di fatto, non contempla la
possibilità di nomina del supplente?
Quale aspetto concreto può avere l’investimento in nuove esigenze
didattiche e progettuali se l’autonomia scolastica rimane vincolata al bisogno
di sostituire con le risorse già in campo, ogni breve assenza del docente
curricolare?
Per noi si tratta di portare avanti un’operazione di qualità, mentre questi
interrogativi scoprono come gli strumenti messi a disposizione non comportino
“ulteriori oneri” per implementare un sistema di reale cambiamento.
Riconosciamo che la nota segna alcuni elementi positivi atti a dirimere
altrettante questioni che presentavano forti dubbi interpretativi, anche se,
nell’insieme appare rispondere più a se stessa e alle ragioni che la
determinano.
È apprezzabile, soprattutto, che il MIUR abbia recepito le nostre osservazioni su
tre punti in particolare: il richiamo di legge alle competenze degli organi
collegiali, il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prerogative
sindacali nel quadro dell’utilizzo “autonomo” delle scuole del proprio organico
e la separazione, tra le attività programmabili, di quelle che già prevedono
appositi finanziamenti, come l’attività alternativa alla religione cattolica.
Sarebbe stato opportuno avere altri interventi dell’amministrazione su questa materia
così complessa, trattandosi di integrare parti della legge 107 già in evidente
contraddizione tra loro; è nostro impegno, comunque, tornare sull’argomento
anche per approfondire cosa di fatto accadrà nella piena attuazione di questi
provvedimenti.
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