NOTA MIUR 26.01.2016, PROT. N. 726
Attuazione art. 1 co. 66 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti".
Al fine di dare attuazione a quanto
contemplato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge 107/2015 inerente la nuova
articolazione dei ruoli regionali del personale docente insistenti su Ambiti
Territoriali e visto quanto proposto dal Gruppo tecnico di lavoro all'uopo
istituito con Decreto Dipartimentale n. 1056 del 14/10/2015, si comunica che
sono state individuate le seguenti indicazioni, che le SS.LL. seguiranno per la
definizione degli Ambiti Territoriali.
Si ricorda che gli Ambiti Territoriali
andranno costituti nel rispetto dei parametri individuati dal succitato comma
66 ed in particolare dalle lettere a), b), c). Le SS.LL., inoltre, avranno cura
di dare la necessaria informativa alle OO.SS. sulle soluzioni organizzative
adottate.
Seguiranno le necessarie istruzioni
tecniche per l'adeguamento delle diverse banche dati da censire al SIDI.
Si riportano di seguito i criteri
individuati:
Gli Ambiti Territoriali:
a) non potranno avere una dimensione
territoriale comprendente istituzioni scolastiche appartenenti a province
diverse;
b) comprenderanno al loro interno
istituzioni scolastiche appartenenti sia al I che al II ciclo in numero
sufficiente a garantire la più ampia offerta formativa in previsione anche
delle costituende Reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo Ambito
Territoriale;
c) di norma non potranno prevedere una
popolazione scolastica superiore a 40.000 alunni; qualora gli ambiti
territoriali incidano in zone ad alta densità di popolazione scolastica o in
aree metropolitane il limite è elevato a 70.000 alunni;
d) saranno costituiti da una popolazione
scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo deroghe, motivate
esclusivamente dalla assoluta impossibilità di applicare i criteri indicati;
e) avranno una dimensione sub
provinciale, art. 1 comma 66;
f) comprenderanno le singole istituzioni
scolastiche nella loro interezza così come attualmente configurate e pertanto
tutte le sedi afferenti alla singola autonomia scolastica saranno ricomprese
nel medesimo ambito in cui rientra la sede di detta autonomia.
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